Cad, in GU il d.P.C..M. di attuazione art. 22

Individuazione di particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l’obbligo della conservazione dell’originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformita’ all’originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio’ autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico

10 Giugno 2013
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Sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2013 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2013 di attuazione dell’articolo 22, comma 5, del Codice dell’Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,  n. 82.

Tale provvedimento contiene l’elenco dei documenti analogici originali unici che le pubbliche amministrazioni devono obbligatoriamente conservare in formato cartaceo, nonché l’elenco dei documenti che possono essere digitalizzazioni a condizione che la conservazione sostitutiva avvenga previa autenticazione della conformità all’originale da parte di un notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Per tutti gli altri documenti non espressamente indicati è rimessa alla discrezionalità di ciascuna Amministrazione la scelta tra la conservazione cartacea e quella digitale.

(Fonte: Dipartimento Funzione Pubblica)

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