In base alle disposizioni della direttiva 2011/07/Ue approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 16 febbraio 2011 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 23 febbraio scorso, gli enti pubblici devono pagare entro 30 giorni i beni e i servizi che hanno acquistato dalle imprese. Le imprese devono regolare le fatture entro 60 giorni, a meno che non abbiano espressamente concordato altrimenti e ciò non costituisca una condizione manifestamente iniqua. Le stesse imprese hanno inoltre il diritto di esigere il pagamento degli interessi di mora e di ottenere un importo fisso minimo di 40 euro a titolo d’indennizzo dei costi di recupero del credito. Gli imprenditori potranno esigere anche il rimborso di tutti i costi ragionevoli incorsi a tal fine. Il tasso di legge applicabile agli interessi di mora è stato inoltre portato ad almeno 8 punti percentuali al di sopra di quello di riferimento della Bce. Non solo. La direttiva prevede che dal 2013 in avanti non sarà consentito agli enti pubblici fissare tassi inferiori per gli interessi di mora. Per le imprese diventa poi più facile contestare in tribunale termini e pratiche manifestamente inique. Viene garantita una maggiore trasparenza nel senso che gli Stati membri saranno tenuti a pubblicare i tassi applicabili agli interessi di mora, rendendoli così più accessibili per le imprese. I paesi Ue vengono poi incoraggiati a redigere codici di pagamento rapido e hanno la facoltà di mantenere o adottare leggi e regolamenti contenenti disposizioni più favorevoli ai creditori rispetto a quelle stabilite dalla direttiva.
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