Bologna: approvato odg per voto amministrativo a stranieri residenti

Gli stranieri residenti in Italia almeno da un lustro devono poter votare per le elezioni amministrative

l 3 Novembre 2011
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Gli stranieri residenti in Italia almeno da un lustro devono poter votare per le elezioni amministrative. La richiesta è stata inoltrata dal Comune di Bologna al Parlamento attraverso un ordine del giorno approvato dal consiglio. L’invito “a discutere e ad approvare una legge che consenta ai cittadini stranieri non comunitari e apolidi regolarmente residenti in Italia per un periodo minimo di cinque anni di esercitare il diritto di elettorato attivo nelle elezioni amministrative è motivato per consentire agli stranieri stabilmente dimoranti nelle nostre città una piena e fattiva partecipazione sociale e politica alle vicende amministrative e alla vita pubblica del territorio”, ha spiegato il consigliere proponente Leonard Barcelò. “Se fosse accolto, il diritto di voto riguarderebbe a Bologna – si legge nell’ordine del giorno – 15.122 cittadini maggiorenni e residenti da più di cinque anni sul nostro territorio (7.398 maschi e 7.724 femmine)”.

Di seguito riportiamo il testo dell’ordine del giorno approvato.

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BOLOGNA

VISTI

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948;

il Capitolo C) Parte II della Convenzione di Strasburgo del 5 febbraio 1992 , in particolare l’art. 6 , laddove si afferma che “ogni Stato contraente si impegna, salvo quanto stabilito dalla disposizione di cui all’art.9 par.1, ad accordare a ogni residente straniero il diritto di voto e di eleggibilità ad elezioni delle autorità locali, posto che egli soddisfi i medesimi requisiti giuridici che si applicano ai cittadini e, inoltre. Che sia legalmente e abitualmente residente in quello Stato nei cinque anni precedenti le elezioni”;

la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea pubblicata il 18/12/2000;

le Risoluzioni del Parlamento Europeo del 19 giugno 2003 e del 15 gennaio 2004 che sollecitano nuovamente gli Stati membri ad estendere al più presto il diritto di voto in ambito locale agli stranieri non comunitari residenti;

lo Statuto della Regione Emilia- Romagna approvato il 14.9.2004 che all’art.2, pone fra gli obiettivi prioritari della Regione “il godimento dei diritti sociali degli immigrati, degli stranieri profughi e rifugiati ed apolidi, assicurando, nell’ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute, il diritto di voto degli immigrati residenti;

l’adesione del Comune di Bologna alla Carta Europea dei diritti dell’uomo nelle città, deliberata dal Consiglio comunale il 22.7.2005;

la delibera emessa il 20 /07/2011 dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna a sostegno della proposta di legge d’iniziativa popolare per il voto amministrativo ai cittadini non comunitari

RITENUTO

che è ormai dall’inizio degli anni novanta che vi è nel nostro Paese, così come nella nostra città, una cospicua presenza di cittadini provenienti da Paesi non aderenti all’Unione Europea immigrati in Italia per cercare lavoro o un rifugio da regimi illiberali e, comunque, per assicurare un futuro migliore per se stessi e per la propria famiglia. Molte di queste persone partecipano pienamente alla vita civile delle comunità locali in cui risiedono, sono rispettose delle relative norme, lavorano con dedizione, pagano le tasse, condividono con i cittadini italiani le stesse esigenze e gli stessi problemi connessi alla fruizione dei servizi pubblici.;

che nella nostra città attualmente risiedono 33.103 cittadini provenienti da Paesi non comunitari, di cui 15.122 sono maggiorenni e residenti da più di 5 anni sul nostro territorio (7.398 maschi e 7.724 femmine) che l’art. 48 della Costituzione che sancisce ”Sono elettori tutti i cittadini che hanno raggiunto la maggiore età” è norma che è volta a tutelare in positivo il diritto di voto affermandone l’inviolabilità, ma non è da intendere in senso preclusivo rispetto all’estensione del diritto di voto alle elezioni amministrative ai cittadini non italiani;

che, pertanto, non è da escludere che la legge ordinaria possa riconoscere ad altri soggetti il diritto di voto, così come già è avvenuto a seguito di legge ordinaria attuativa del Trattato di Maastricht del 1992 in favore dei cittadini comunitari residenti in Italia, cui ora è consentito l’esercizio di voto alle elezioni amministrative (Sindaco, Consiglieri Comunali, Consiglieri di Quartiere);

che è ora di dare pronta e piena attuazione normativa in Italiana dei principi espressi nella Convenzione di Strasburgo del 5 febbraio 1992, sino ad oggi applicati solo parzialmente in quanto non è stato ancora recepito nella legislazione ordinaria il capitolo C) di detta Convenzione , che prevede l’impegno per ciascun contraente a concedere il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali ad ogni residente straniero , a condizione che questi abbia risieduto legalmente ed abitualmente nello Stato in questione nei cinque anni precedenti le elezioni (art. 6, primo comma)

INVITA

il Parlamento Italiano a discutere ed approvare una legge che consenta ai cittadini stranieri non comunitari e apolidi regolarmente residenti in Italia per un periodo minimo di cinque anni di esercitare il diritto di elettorato alle elezioni amministrative, come già avviene per i cittadini comunitari residenti in Italia, onde consentire agli stranieri stabilmente dimoranti nelle nostre città una piena e fattiva partecipazione sociale e politica alle vicende amministrative e alla vita pubblica del territorio.

F.to L. Barcelò Lizana

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