Blocco totale dei beni ai mafiosi

La prossima settimana in Consiglio dei ministri il codice che raggruppa le norme in materia

Italia Oggi
25 Maggio 2011
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Strada aperta per il blocco totale dei beni delle associazioni mafiose, anche straniere, finite nel mirino degli investigatori. Infatti sarà «sempre obbligatoria la confisca» dei patrimoni e dei beni usati per commettere i reati e del «prodotto, il prezzo e il profitto» di quanto ottenuto con l’affare illecito. Queste regole, che per la giurisprudenza sono ormai assodate, verranno recepite nel codice antimafia che approda la prossima settimana in Consiglio dei Ministri (si veda ItaliaOggi di ieri). L’articolo 7 del provvedimento, rubricato appunto «confisca», recita testualmente che «nei casi di condanna per taluno dei delitti di cui all’articolo 1 è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego». Insomma se il provvedimento diventerà definitivo tutti i dubbi che hanno tormentato per anni i giudici della fase cautelare su quali beni possono essere colpiti dalla misura saranno spazzati via in colpo solo. Dunque, d’ora in avanti, non solo prezzo e profitto del reato finiranno nelle rete della giustizia ma anche «il prodotto». Con grande probabilità per capire la portata innovativa di questo termine si dovranno attendere le prime interpretazioni da parte dei tribunali. Di più. Nei casi di condanna e persino in quelli di patteggiamento la misura colpirà tutte le ricchezze sproporzionate al reddito dichiarato dall’imputato. «Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti di cui agli articoli 1 e 2, nonché per i delitti aggravati ai sensi dell’art. 5, comma 1, si legge nell’articolo 8, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica». E ancora. Non sfuggono alle misure restrittive neppure i mandanti e finanziatori dell’operazione. L’articolo 16 del provvedimento li contempla espressamente come destinatari delle regole sancite nel secondo capo del provvedimento. Stretta anche sulle indagini. Infatti gli inquirenti potranno prendere di mira pure i conti del coniuge, dei figli e di «coloro che, negli ultimi cinque anni, hanno convissuto con i sospettati di associazione mafiosa», (inclusi, mandanti e finanziatori). Potranno essere messe sotto controllo, inoltre, anche tutte le aziende di cui questi soggetti possono disporre. All’articolo 36 si legge che «il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego». A questo punto non poteva certo mancare la confisca per equivalente. E infatti, «se la persona nei cui confronti è disposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l’esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno a oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell’esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede». E infine, il testo sottolinea come in caso di confisca definitiva i beni sono acquisiti al patrimonio dello stato (articolo 61). Mentre Equitalia e gli altri esattori dovranno fare un passo indietro (articolo 66). Tutte le loro procedure esecutive, pignoramenti inclusi, verranno sospesi «in caso di sequestro di aziende o partecipazioni societarie». Per concludere: continueranno (articolo 67) a essere imponibili i redditi derivati dai beni sequestrati.

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