Dal 1° gennaio 2012 i Comuni non potranno più affidare all’esterno la riscossione spontanea delle loro entrate. Lo ha affermato il ministero dell’Economia e delle finanze (Mef) in una nota del 14 novembre scorso, rispondendo a un quesito di un Comune. L’articolo 7, comma 2, lettera ggquater, del decreto Sviluppo (Dl 70/2011, convertito con legge 106/2011) prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, «i Comuni effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali». Tale disposizione, ad avviso del Mef, non può che essere intesa nel senso che dal 2012 la riscossione spontanea deve essere effettuata dai Comuni senza alcuna possibilità di affidamento a terzi. Risulterebbe così implicitamente abrogato, limitatamente ai soli Comuni, l’articolo 52 del Dlgs 446/97 nella parte in cui consente l’affidamento della riscossione spontanea delle entrate. L’interpretazione – prosegue il Mef – appare rafforzata dal fatto che il legislatore si è preoccupato di disciplinare dettagliatamente le modalità di effettuazione della riscossione coattiva delle entrate comunali, distinguendo la gestione diretta dall’affidamento all’esterno. In realtà la disposizione si presta a due chiavi di lettura. La prima – avallata dal Mef – fa leva sul tenore letterale della norma, in particolare sul verbo «effettuano», e sulla distinzione tra riscossione spontanea e coattiva (solo per quest’ultima è previsto l’affidamento all’esterno). La seconda opzione, invece, valorizza la potestà regolamentare dell’ente, sancita dall’articolo 52 del Dlgs 446/97, che non viene derogato e quindi continua a essere in vigore anche nella parte riguardante la possibilità di affidare all’esterno la riscossione, senza limitazione o distinzione di specie. Secondo questa linea, la legge 106/2011 introduce il principio della riscossione spontanea in forma diretta, che diventa dal 2012 la modalità di riscossione naturale, salvo diversa previsione regolamentare. La norma del decreto Sviluppo non avrebbe quindi valore tassativo e non introdurrebbe alcun obbligo di internalizzare la riscossione spontanea né alcun divieto di affidarla all’esterno. Si tratta di una lettura costituzionalmente orientata, che pone la norma al riparo da possibili censure, tra cui la violazione dell’articolo 117, comma 6, della Costituzione sulla potestà regolamentare degli enti locali. La soluzione, oltre ad apparire più aderente al sistema complessivo, consentirebbe ai Comuni di esternalizzare la gestione completa dei tributi, che diversamente risulterebbe “spacchettata”, con difficoltà gestionali ed operative. D’altronde, la riscossione spontanea non è l’unico problema, dato che dal 2012 Equitalia dovrà abbandonare il comparto delle entrate comunali, con una disposizione categorica che, a rigore, imporrebbe agli agenti della riscossione di restituire i ruoli già consegnati. Sul punto va peraltro segnalata la mancanza di uniformità, posto che la previsione non riguarda i Comuni della Sicilia (dove opera Riscossione Sicilia Spa) e tutti gli enti provinciali, con un inspiegabile vuoto normativo sulla riscossione coattiva per le Province. Senza considerare, poi, che i concessionari locali vengono privati della possibilità di utilizzare l’ingiunzione fiscale “potenziata” (Dpr 602/73). Insomma, in 15 anni il legislatore ha modificato il sistema della riscossione almeno tre volte, finendo per proporre uno strumento ultracentenario. Si tratta di disposizioni che non puntano a migliorare l’efficacia della riscossione e che sanciscono una discriminazione dei soggetti coinvolti.
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