Il 30 settembre 2017 è il termine entro il quale gli Enti territoriali in armonizzazione contabile debbono adottare il bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, le aziende, le società controllate e partecipate secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato di cui all’allegato n. 4/4 del d.lgs. 118/2011. A tale adempimento sono chiamate le Regioni e gli Enti locali (Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni), salva la facoltà per gli Enti locali con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti di differire il consolidamento all’esercizio 2017, ai sensi dell’articolo 233-bis del TUEL: in tali casi il bilancio consolidato va adottato, quindi, entro il 30 settembre 2018.
Con riferimento alla predisposizione del bilancio consolidato, gli Enti debbono preliminarmente provvedere ad individuare i soggetti che costituiscono “il gruppo amministrazione pubblica”, seguendo a tal fine le indicazioni fornite al paragrafo 2 dell’allegato 4/4 al d.lgs. 118/2011.
Il termine “gruppo amministrazione pubblica” comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un’amministrazione pubblica. La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione. Alcuni enti si trovano nel dubbio se inserire le società in liquidazione nell’area di consolidamento.
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