Ora appare evidente che il rinvio al 31 ottobre del termine per il bilancio ha fatto venire meno le ragioni che avevano indotto il legislatore a prevedere una specifica deroga ai fini Imu e ha ricondotto l’approvazione della disciplina di questa imposta nell’alveo generale dei termini di approvazione dei bilanci.
Per quanto riguarda il regolamento, tale interpretazione trova espressa conferma nell’articolo 53, comma 16 della legge 388/2000, secondo cui i regolamenti hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, anche se approvati dopo l’inizio dell’esercizio, purché entro il termine stabilito da norme statali per deliberare il bilancio di previsione.
Quindi l’approvazione dei regolamenti può senza dubbio intervenire (anche nelle Regioni a Statuto speciale che prevedano termini più restrittivi per i bilanci) anche dopo l’approvazione del bilancio.
Allo stesso modo, le aliquote Imu potranno essere approvate/variate entro il 31 ottobre. Il nuovo termine generale di approvazione del bilancio rende infatti possibile una variazione della manovra finanziaria dei Comuni entro ottobre, con conseguente possibilità di rettificare le aliquote nel l’ambito di una sostanziale ridefinizione del bilancio, con efficacia dal 1° gennaio 2012.
A fronte di un panorama normativo ancora in continuo divenire, caratterizzato dalle recenti precisazioni fornite dal dipartimento Fiscalità locale sulla quantificazione del gettito Imu su base annua, dalla revisione delle stime di gettito e dai continui tagli nei trasferimenti di cui non si conoscono ancora le modalità applicative, appare quindi opportuno che i comuni utilizzino tutto il tempo a loro disposizione per predisporre il regolamento e le aliquote dell’imposta, in considerazione del fatto che le scelte comunali acquisiranno rilevanza solo ai fini del versamento del saldo dell’imposta previsto per il 17 dicembre.
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