Tutto pronto per l’avvio della procedura di trasferimento agli enti territoriali dei beni culturali mobili e immobili, ai sensi delle norme contenute nel cosiddetto federalismo demaniale (dlgs n. 85/2010). Con la circolare n. 18 del 18 maggio scorso, il ministero per i beni e le attività culturali, ha messo nero su bianco l’iter procedurale e le linee guida per l’assegnazione alle regioni e agli enti territoriali, dei beni culturali mobili e immobili, che dovranno essere oggetto di specifici accordi di valorizzazione. Come noto, il citato dlgs n. 85/2010 (il primo decreto attuativo dell’intero impianto federalista), ha previsto la possibilità di attribuire (a titolo non oneroso) ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, i beni statali secondo criteri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, correlazione con competenze e funzioni e, infine, di valorizzazione ambientale. Tra i beni che possono formare oggetto di trasferimento sono compresi anche i beni culturali mobili e immobili, attraverso specifici accordi di valorizzazione e piani strategici di sviluppo culturale, definiti secondo quanto contenuto nel codice dei beni culturali. Infatti, l’articolo 5, comma 5 del dlgs n. 85/2010, sancisce che lo Stato provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore del citato decreto, al trasferimento alle regioni e agli altri enti territoriali, dei beni indicati nei suddetti accordi di valorizzazione. In teoria, l’iter «dovrebbe» concludersi entro il prossimo 26 giugno, ma sulla natura perentoria di tale termine sussistono molti dubbi legati alla complessità della procedura che, è bene precisarlo, non potrà certamente concludersi in pochi giorni. Per poter dare l’avvio alla procedura di valorizzazione, nel febbraio scorso, il ministero per i beni culturali e l’Agenzia del demanio hanno sottoscritto un protocollo d’intesa, al fine di definire le principali fasi procedurali e operative attuative delle disposizioni contenute nel decreto sul federalismo demaniale. La circolare del Mibac in esame, pertanto, descrive tale iter procedurale, nonché le linee guida per l’elaborazione del programma di valorizzazione. Il procedimento. Come dettagliatamente descritto all’allegato A della circolare in osservazione, l’iter di acquisizione si avvia con la richiesta degli enti territoriali interessati. Enti che, entro il 26 giugno, dovranno presentare al Mibac e alla filiale dell’Agenzia del demanio competente per territorio, un’istanza con l’individuazione degli immobili oggetto di interesse, illustrando le finalità e le linee strategiche generali che si intendono perseguire con l’acquisizione del bene. Successivamente, a livello regionale, partirà un Tavolo tecnico operativo (Tto) che ha il compito di valutare la sussistenza delle condizioni per la conclusione di un accordo di valorizzazione e, in un secondo momento, per il successivo trasferimento dei beni individuati. Il programma, una volta condiviso, sarà sottoscritto con un «accordo di valorizzazione», ai sensi dell’art. 112, comma 4 del codice dei beni culturali (il dlgs n. 42/2004). Sottoscritto l’accordo, infine, saranno attivate le procedure di trasferimento a titolo gratuito dei beni all’ente territoriale richiedente. Le linee guida contenute nella circolare, precisano che i beni oggetto di trasferimento agli enti territoriali, «conservano la natura di demanio pubblico – ramo storico, archeologico, artistico» e restano integralmente assoggettati alla disciplina di tutela e salvaguardia ai sensi del codice dei beni culturali. Il monitoraggio sul corretto rispetto delle condizioni contenute negli accordi di valorizzazione, infatti, sarà esercitato dal soprintendente competente territorialmente.
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