In tutte le aree edificate o edificabili, secondo l’articolo 5 del piano delle regole, le destinazioni funzionali sono liberamente insediabili, senza esclusioni e distinzioni e senza un rapporto percentuale predefinito. Una novità nel panorama delle disposizioni urbanistiche nazionali, ma che prosegue una tendenza avviata a Milano dal 1999 con il vigente regolamento edilizio che consente «la variazione della destinazione d’uso? con altra… considerata compatibile con la zona funzionale». Quest’ultima disposizione impedisce di insediare la destinazione residenziale nelle zone e negli edifici a destinazione produttiva e verrà superata dal Pgt, che però impone di verificare l’eventuale contaminazione delle aree industriali e di procedere quando necessario alla bonifica dei siti. Il cambio d’uso è ammesso tanto con opere, quanto senza. Nel primo caso è dovuto il pagamento del contributo di costruzione per gli interventi più rilevanti (nuove costruzioni e ristrutturazioni) e, ove si passi dalla destinazione produttiva alla residenziale o a uffici, è richiesta la cessione (nella misura di 1 mq per ogni mq di cui sia mutata la destinazione) delle aree necessarie per la realizzazione dei servizi connessi alle nuove funzioni, ovvero il pagamento del valore delle aree che non fossero reperibili in loco ( monetizzazione). Il cambio d’uso senza opere è oneroso solo qualora la nuova destinazione sia introdotta entro 10 anni dal rilascio del titolo che ha autorizzato l’insediamento della precedente. In questo caso, sarà dovuto il contributo di costruzione nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, con riferimento al momento dell’intervenuta variazione. Il Pgt introduce poi una interessante previsione di carattere compensativo. «A tutela delle attività produttive, gli interventi di nuova costruzione anche in ampliamento a funzione produttiva possono trasferire diritti volumetrici pari a 0,2 mq/mq. La medesima facoltà si applica alle attività ed edifici esistenti a destinazione produttiva. In caso di mutamento della destinazione d’uso da produttiva verso altra funzione, la capacità volumetrica verrà decurtata del predetto indice 0,2 mq/mq trasferito». Regole particolari vigono infine per le destinazioni commerciali, il cui insediamento è infatti sottoposto alle previsioni della legislazione statale che suddividono gli esercizi in negozi di vicinato (fino 1.500 mq. di superficie di vendita, pressoché ovunque ammessi), in medie superfici di vendita (da 1.500 a 2.500 mq) e in grandi superfici di vendita (superiori a 2.500 mq) di cui il Pgt consente l’insediamento in modo differenziato a seconda che ricadano nei nuclei di antica formazione (Naf), nel tessuto urbano di recente formazione (Tuc) o negli ambiti di trasformazione (At).
Basta la bonifica dei siti per cambiare destinazione
Aree industriali – Conversioni ammesse anche senza opere
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