Alcuni avvocati contestano gli atti con cui il Comune ha indetto una gara per l’affidamento della gestione del contenzioso e del supporto giuridico-legale ai vari uffici, sostenendo, tra l’altro: che la prestazione professionale prevista dal bando non rientra nell’ambito di applicazione del d.lgs. 50/2016, ma deve ritenersi regolata dagli artt. 7 e 8 del d.lgs. 165/2001; che la prestazione di rappresentanza legale non rientra nell’ambito dell’appalto; che comunque, anche a voler ammettere l’appalto di servizi legali, non è possibile affidare questi servizi con il criterio del massimo ribasso e senza idonei criteri di selezione; che, in ragione dell’importo a base d’asta, l’affidamento del servizio, essendo sottosoglia, risulta disciplinato dall’art. 95 del Codice che ammette il criterio del minor prezzo solo per i servizi con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; che non sono stati indicati idonei criteri di selezione; che sussiste una carenza di istruttoria in ordine alla determinazione dell’importo del prezzo base su cui operare il ribasso.
Affidamento servizi legali: la pronuncia del TAR Puglia
Il TAR Puglia-Lecce, con la sentenza n. 875 del 2017, accoglie il ricorso. Premessa la distinzione tra attività contenziosa e attività stragiudiziale, si chiarisce che laddove l’amministrazione abbia inteso operare un unico affidamento vi è la necessità della procedura ad evidenza pubblica. E tra le norme applicabili all’affidamento dei servizi legali vi è anche l’art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016, concernente i criteri di aggiudicazione. Sotto questo profilo, il d.lgs. n. 50/2016 e, prima ancora, la direttiva 2014/24/UE, ha segnato una netta preferenza per l’applicazione di criteri di aggiudicazione che si fondino su un complessivo apprezzamento del miglior rapporto qualità/prezzo, relegando il tradizionale criterio del prezzo più basso ad ipotesi tassativamente individuate. Conseguentemente, il criterio di aggiudicazione fondato sul rapporto qualità/prezzo costituisce un principio immanente al sistema che consente l’applicazione del prezzo più basso solo nei casi espressamente previsti. Ne consegue la illegittimità della scelta dell’amministrazione comunale di procedere con il criterio del massimo ribasso.
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