Autovelox presidiati

Una sentenza della Cassazione ribadisce il principio

26 Aprile 2011
Modifica zoom
100%
Gli organi di polizia possono utilizzare gli strumenti elettronici per il controllo della velocità su qualsiasi tratto di strada anche senza obbligo di contestazione immediata se l’autovelox consente la rilevazione dell’illecito solo dopo il passaggio del veicolo. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, sez. II civ., con la sentenza n. 7521 del 31 marzo 2011. Un automobilista ha premuto troppo sull’acceleratore collezionando sanzioni per eccesso di velocità. Contro uno di questi verbali accertati da una pattuglia di vigili dotati di autovelox l’autista ha proposto ricorso con successo al giudice di pace evidenziando l’erroneità della multa e l’errato modello organizzativo scelto della polizia locale per accertare violazioni senza contestazione immediata. Il tribunale di Locri, sezione distaccata di Siderno, ha rigettato l’appello avanzato dal comune. La Corte di cassazione ha però ribaltato l’esito della vertenza. L’art. 4 del dl 121/2002, convertito nella legge n. 168/2002, indica i tratti di strada dove è possibile omettere automaticamente la contestazione immediata delle sanzioni, stante la pericolosità di tale manovra. Ne consegue che questa disposizione non pone una generalizzata esclusione dell’uso della apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione ma lascia per contro in vigore per le strade diverse le disposizioni che consentono tale utilizzazione con obbligo di contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall’art. 201 cds. Nel caso di impiego di strumentazione autovelox in dotazione alla pattuglia «l’apparecchiatura era utilizzata direttamente dagli agenti accertatori, e la sola contestazione era avvenuta in modo differito per le ragioni indicate nel verbale e puntualmente riportate nella sentenza impugnata». In questo caso, conclude il collegio, l’indicazione nel verbale di una ragione che rende ammissibile la contestazione differita comporta la validità della multa «senza che sussista alcun margine da parte del giudice di apprezzare nel concreto le scelte organizzative compiute del-l’amministrazione ai fini dell’espletamento del servizio». In buona sostanza l’uso di un autovelox che permette la determinazione dell’illecito solo dopo il passaggio del veicolo davanti alla pattuglia è una causa legittima di mancata contestazione immediata della violazione.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento