La Suprema Corte ha accolto infatti il ricorso dell’amministrazione locale che aveva sottolineato l’errore del giudice di merito circa la ripartizione dell’onere della prova. “Ciò che rileva – afferma il Collegio – è la concreta percepibilità e leggibilità dell’avviso della presenza delle postazioni di controllo della velocità” e l’onere di provare l’eventuale inidoneità o inadeguatezza in tal senso della segnaletica spetta all’automobilista, come da sempre sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità. Diverso sarebbe stato, invece, conclude la Suprema Corte, il caso di totale assenza della segnaletica, per la quale, invece, l’onere della prova incombe sull’amministrazione.
>> CONSULTA LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE 9 OTTOBRE 2017, n. 23566.
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