L’Istituto di previdenza fa il punto sulla norma mirante alla semplificazione dei rapporti tra cittadini e Pubblica amministrazione, ricordando che l’articolo 15 della legge 183/2011 ha rafforzato il principio secondo cui la Pa deve acquisire d’ufficio le informazioni che sono necessarie allo svolgimento dell’istruttoria chiedendole all’amministrazione che le detiene.
In tal senso le modifiche introdotte dal collegato impongono alle Pubbliche amministrazioni non solo il divieto di richiedere certificati o atti di notorietà ma anche di accettarli (se prodotti di iniziativa dell’utente). Ne deriva che le certificazioni rilasciate dalla Pa in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. In quelli i con gli organi della Pa e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà devono essere sostituiti dalle autocertificazioni. A tal fine è previsto che sui certificati rilasciati dalla Pa sia apposta la dicitura: «il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi». Se il funzionario accetta un documento che reca tale formula commette un illecito disciplinare.
Così, i vertici dell’Istituto invitano le proprie strutture ad acquisire d’ufficio i dati necessari a istruire i processi amministrativi (a tal fine si stanno implementando i canali telematici) accettando, se del caso, le autocertificazioni. Quando si rende necessario acquisire agli atti dei dati contenuti in un provvedimento dell’autorità giudiziaria, che non rientrano nel novero di quelli che possono essere sostituiti da dichiarazioni del cittadino, allora quest’ultimo ha l’obbligo di fornire le indicazioni per il reperimento delle informazioni.
Alcune informazioni, però, non possono essere autocertificate. Oltre a quelle già menzionate si contano la certificazione di esposizione all’amianto rilasciata dall’Inail e i verbali relativi ad accertamenti medico legali redatti da strutture sanitarie pubbliche. Si tratta, infatti, di documenti rilasciati all’esito di valutazioni effettuate da organismi tecnici. Questi documenti possono essere presentati in copia, unitamente a una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla conformità all’originale in cui l’interessato deve anche dichiarare che quanto attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.
Inoltre, secondo l’Inps, il legislatore è intervenuto in materia per limitare la certificazione senza, tuttavia, intaccare la facoltà delle amministrazioni di richiedere l’autocertificazione, al fine di evitare un aggravio del procedimento. Permane, così, per l’Inps la possibilità richiedere, a pena di esclusione, dichiarazioni sostitutive nelle procedure che prevedono la partecipazione di numerosi soggetti, per una valutazione comparativa di titoli.
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