Si applica agli enti locali e alle Regioni l’obbligo di ridurre di almeno il 20% rispetto al 2009 la spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio delle automobili, nonché per l’acquisto di buoni taxi, obbligo dettato dall’articolo 9, comma 14, del Dl 78/2010, cioè della manovra estiva? Fino a qualche giorno fa sembrava certa l’estensione alle amministrazioni decentrate di questa disposizione; i dubbi sono nati con la direttiva n. 6 del ministro della Pubblica amministrazione. Tale documento ci dice infatti che «come indicato nella circolare della Ragioneria Generale… la disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti di competenza regionale o delle Province autonome di Trento e Bolzano, del Ssn». Il riferimento va all’intero comma 14 dell’articolo 9 della manovra estiva, cioè all’obbligo di riduzione di questa spesa. Quindi l’esclusione di Comuni, Province, altri enti locali, Regioni, enti regionali e enti del Ssn dovrebbe essere considerato un dato acquisito. Questa indicazione è però in contrasto con il dettato normativo: esso stabilisce infatti l’applicazione della disposizione «alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pa, come individuato dall’Istat, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 196/99, incluse le autorità indipendenti». Una formula che comprende tutte le Pa, senza ombra di dubbio, e che non a caso è la stessa utilizzata per le limitazioni agli incarichi di consulenza, alla spesa per la pubblicità, la rappresentanza eccetera. E infatti non si dice, analogamente, che gli enti locali sono esclusi, stante l’analogia della formula utilizzata, dall’ambito di applicazione di tali tagli. A una lettura attenta della circolare n. 40/2010 della Ragioneria generale dello Stato, il dubbio viene però chiarito in modo completamente diverso rispetto alla lettura data dalla Funzione pubblica. Infatti, questo documento prevede che «le somme provenienti dalle riduzioni di spesa… sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti di competenza regionale o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale». Cioè per la Ragioneria generale dello Stato gli enti locali, le Regioni e le loro aziende e gli enti del Servizio sanitario sono esclusi solamente, peraltro come logico, dall’obbligo di versare al bilancio dello Stato i risparmi conseguiti con il taglio delle spese per l’acquisto, il noleggio e l’uso delle autovetture. A questo punto appare quanto mai opportuno che la Funzione pubblica chiarisca in modo preciso l’ambito di applicazione di questa disposizione.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento