Nel provvedimento emesso dallo stesso Garante della Privacy (prov. 27 settembre 2017, n. 377) ha precisato in particolare due aspetti tematici.
La richiesta di accesso civico agli atti notarili e alle visure, presentata agli uffici addetti alla conservazione o al rilascio delle copie (ad esempio archivio notarile, Catasto, Agenzia delle Entrate) ricade in una delle ipotesi di esclusione previste dal d. lgs. n. 33/2013 (Decreto Trasparenza), perché il regime di conoscibilità di questi documenti è disciplinato da specifiche norme di settore, che ne regolano le forme e le modalità di acquisizione, non derogabili dalle disposizioni in materia di accesso.
Su altro versante, per quello che concerne poi la notifica dell’istanza di accesso ai soggetti controinteressati, ossia alle persone citate negli atti, il Garante ha precisato che, a differenza di quanto sostenuto dal Consiglio, questa comunicazione non è finalizzata all’acquisizione del consenso al trattamento dei dati. La notificazione ha solo la funzione di consentire un eventuale intervento nel procedimento, attraverso una opposizione motivata, qualora si ritenga che dall’accoglimento dell’accesso possa derivare un pregiudizio concreto. Pregiudizio che potrebbe colpire l’interessato o altre persone alle quali è legato da un vincolo affettivo a causa della conoscibilità da parte di chiunque dei dati o del documento richiesto (per esempio la situazione economico patrimoniale ravvisabile dagli atti notarili). Infatti, i dati e i documenti ricevuti a seguito di un’istanza di accesso civico sono per definizione pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di usarli, pur sempre nel rispetto dei limiti della normativa sulla privacy.
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