Atti di una seduta di consiglio comunale svolta in forma segreta: diritto di accesso

I giudici amministrativi lombardi hanno ritenuto illegittimo il diniego opposto da un Comune alla richiesta di accesso agli atti da parte di un soggetto che ne richiedeva copia per la tutela dei propri interessi giuridici

29 Giugno 2017
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di AMEDEO SCARSELLA

L’art. 38, comma 7 del Testo Unico Enti Locali (d.lgs. 267/2000) stabilisce che “le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento”. Gli atti adottati in seduta riservata sono sottratti al diritto di accesso? A tale domanda ha risposto il TAR Milano, sez. III, con sentenza 22 giugno 2017, n. 1409, con la quale ha ritenuto illegittimo il diniego opposto da un Comune alla richiesta di accesso agli atti da parte di un soggetto che ne richiedeva copia per la tutela dei propri interessi giuridici. Nel caso di specie si trattava di un ex dipendente comunale che richiedeva l’accesso agli atti della commissione d’indagine istituita dal consiglio comunale sulla propria nomina a dirigente dell’ente.

I casi in cui è ammesso lo svolgimento riservato delle sedute di consiglio

Come detto, l’articolo 38, comma 7, TUEL dispone che “le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento”. La norma stabilisce un principio generale di pubblicità delle sedute consiliari, nel rispetto del principio di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa, che può essere derogato dai regolamenti comunali per ragioni eccezionali rapportabili principalmente a motivazioni di ordine pubblico, ovvero riferibili ai casi in cui il consiglio deve trattare questioni concernenti singole persone e vi sia al contempo un’effettiva e grave esigenza di riservatezza.

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