Assegni familiari Comuni flessibili

Inps: ok alle domande da perfezionare

Italia Oggi
29 Giugno 2013
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I comuni possono accettare le domande e riconoscere l’assegno al nucleo familiare per i tre figli minori anche se, all’atto della presentazione della domanda, il richiedente non è in possesso di tutti i requisiti. Un’unica condizione: il rispetto del temine di presentazione della domanda, fissato al 31 gennaio dell’anno seguente a quello di riferimento. Lo precisa l’Inps nella circolare n. 104 di ieri.

Sostegno alle famiglie. La novità, che arriva con parere favorevole del dipartimento per le politiche della famiglia della presidenza del consiglio dei ministri e del ministero del lavoro, va a risolvere l’annosa questione che, praticamente, escludeva le famiglie dal diritto alla prestazione una volta che un figlio avesse raggiunta la maggiore età. Capitava, infatti, che i comuni si trovano spesso nelle condizioni di dover valutare le richieste di assegno formulate entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello richiesto, ma dopo il raggiungimento della maggiore età da parte di uno dei figli. In questi casi, il rigore della disciplina normative escludeva ogni facoltà per il comune di riconoscere e concedere la prestazione, seppure proporzionalmente per quei mesi dell’anno in cui permaneva la presenza di almeno tre figli minori nel nucleo, perché la legge sancisce che la domanda può essere presentata «a condizione che i requisiti siano posseduti al momento della presentazione della domanda medesima». In realtà, tuttavia, alcuni comuni hanno osservato compitamente la ristrettezza della disposizione normative; altri, invece, hanno comunque liquidato la prestazione in misura frazionata. Parola ai Comuni. Adesso l’Inps risolve definitivamente la questione, stabilendo che l’assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori può essere concesso dai Comuni, ed erogato in misura frazionata per i mesi dell’anno in cui sussiste il requisito della composizione del nucleo, anche se la domanda, purché formulata al comune entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, sia stata presentata dopo il venir meno della sussistenza del predetto requisito di composizione del nucleo familiare (tre figli minori).

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