La recentissima sentenza del TAR Campania (Sez. I), n. 2068 del 31 marzo 2023 affronta diverse tematiche riguardanti le prerogative dei consiglieri comunali relativamente all’approvazione dei documenti contabili (DUP, bilancio di previsione e rendiconto di gestione).
La sentenza appare estremamente interessante, in quanto interviene sui seguenti temi di interesse:
- la violazione del termine di deposito degli atti;
- il rapporto tra diffida prefettizia e termine di deposito degli atti;
- il rapporto tra approvazione del DUP e del bilancio di previsione.
Tali argomenti, che saranno approfonditi nel presente numero della Newsletter d’autore della Gazzetta degli Enti Locali, sono di grande attualità essendo gran parte degli Enti locali impegnati in questo periodo nell’approvazione del bilancio di previsione e nel rendiconto di gestione.
La violazione del termine di deposito lede lo ius ad officium dei consiglieri comunali
La sentenza ribadisce, preliminarmente, che nel procedimento di approvazione delle delibere di consiglio comunale, qualora non venga rispettato il termine stabilito dalla normativa legislativa e regolamentare per il deposito degli atti, viene violato il diritto d’informazione dei singoli consiglieri comunali sulle questioni sottoposte alla loro valutazione. “A questo diritto corrisponde il preciso obbligo dell’ente comunale di mettere a disposizione dei consiglieri in tempo utile tutti i documenti necessari per avere piena cognizione del contenuto delle proposte di deliberazione portate all’attenzione dell’organo rappresentativo, al fine di espletare correttamente il mandato”. Il mancato deposito presso gli uffici competenti dell’inerente documentazione utile per il dibattito consiliare, secondo i termini e le modalità previste dalle norme citate, comprime il diritto dei consiglieri ad avere completa cognizione degli argomenti all’ordine del giorno, svilendo le loro possibilità di proporre modifiche, correzioni, elaborare diverse soluzioni ed integrazioni alle proposte di deliberazioni in discussione, in ogni caso di documentarsi tempestivamente per potere poi intervenire nel corso del consiglio orientando la discussione e la decisione finale.
Le garanzie previste dalle norme sul deposito degli atti rispondono all’obiettivo di garantire il rispetto democratico all’interno dell’organo consiliare, permettendo la partecipazione di tutte le forze politiche ivi rappresentate alla formazione della volontà collegiale. “Questo principio si attua anche con la facoltà dei consiglieri comunali di presentare emendamenti e ordini del giorno collegati agli specifici argomenti in trattazione. Tuttavia, l’elaborazione di proposte da parte dei consiglieri richiede che agli stessi siano forniti documentazione ed informazione nei tempi appropriati”.
Secondo costante e condivisa giurisprudenza amministrativa, il rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla legge e dai regolamenti consiliari è necessario al fine di garantire un’effettività sostanziale dello ius ad officium dei consiglieri comunali i quali espletano il proprio mandato elettivo soprattutto nell’interesse ed in rappresentanza della collettività cittadina, contribuendo a migliorare l’azione amministrativa con l’obiettivo di soddisfare e tutelare gli interessi pubblici (in questo senso, questa Sezione sentenza 27 settembre 2021, n. 6050, in particolare nel punto in cui statuisce: “Ritiene il Collegio che, indipendentemente dall’imputabilità del comportamento che ha condotto alla mancata messa a disposizione nei tempi prescritti della relazione dell’organo di revisione, ciò che rileva in questa sede è che la stessa non è stata non è stata tempestivamente depositata, con chiaro vulnus delle prerogative dei consiglieri comunali”; anche la sentenza n. 4412 del 18 settembre 2017; n. 3710 del 5 gennaio 2018).
Pertanto, il mancato rispetto dei termini di deposito degli atti relativi ai documenti contabili, compresa la relazione dei revisori, comporta l’illegittimità delle deliberazioni con le quali gli stessi vengono approvati.
Il rapporto tra diffida prefettizia e termine di deposito degli atti
Secondo la sentenza in commento, non è poi condivisibile l’assunto prospettato dall’amministrazione comunale la quale, pur ammettendo la tardiva e parziale trasmissione ai capigruppo della documentazione presupposta alle delibere impugnate, ne sosteneva l’irrilevanza dello sforamento temporale in considerazione dell’urgenza di provvedere scaturita dalla diffida del Prefetto.
Secondo il giudice amministrativo campano, “il termine fissato nell’avviso prefettizio ha natura meramente acceleratoria e non perentoria. Non vi sono infatti conseguenze irrimediabili laddove il predetto termine venga sforato, ben potendo il Consiglio comunale approvare gli atti contabili dopo la sua scadenza ma comunque prima dell’applicazione della grave misura della dissoluzione. Lo scioglimento, infatti, può avvenire soltanto a seguito della constatata inadempienza all’intimazione puntuale ed ultimativa dell’autorità prefettizia, la quale attesti l’incapacità o la riluttanza del consiglio ad approvare il documento contabile anche oltre il termine assegnato”.
Da ciò ne consegue che il mancato rispetto dei termini non è giustificato dall’esistenza della diffida prefettizia. La soluzione accolta nella sentenza impugnata, tuttavia, non costituisce approdo unanime in giurisprudenza, che anzi è giunta in altre occasioni a conclusioni diametralmente opposte. In particolare, il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 4288 del 3 luglio 2020 ha precisato che “di fronte all’alternativa dello scioglimento deve ritenersi giustificata la deroga al termine ordinario di 20 giorni entro il quale i consiglieri devono poter accedere alla documentazione allegata alla proposta di deliberazione” (per approfondire il tema si veda il commento alla citata sentenza Indicazioni operative in caso di ricezione della diffida prefettizia per l’approvazione del rendiconto).
Il rapporto tra approvazione del DUP e del bilancio di previsione
Secondo le previsioni regolamentari dell’Ente, il bilancio di previsione deve essere coerente con le previsioni del DUP, “di tal che l’approvazione di quest’ultimo dev’essere svolta in apposita e specifica seduta “dedicata”, preliminare rispetto a quella di approvazione del bilancio di previsione, quest’ultimo da redigere per l’appunto in coerenza con il DUP (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. I, n. 256 del 2023, cit.; 15 febbraio 2019, n. 241; 18 novembre 2019, n. 1505)”.
In questo caso, invece, la scarna istruttoria e la relativa motivazione che emergono dalla delibera di approvazione del DUP, lasciano intendere che il carattere di presupposizione logica dei contenuti rispetto alla delibera di approvazione del bilancio sia stata solo formale.
Il rapporto tra DUP e bilancio di previsione sarà oggetto di approfondimento in apposito articolo della presente Newsletter, segnalando sin d’ora che continuano ad aumentare sentenze che vanno nella direzione di ritenere non corretta l’approvazione del bilancio di previsione nella stessa seduta che approva il DUP.
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