Appalti sospetti, la questione dei poteri dell’ANAC (cronaca dell’ultimo mese)
Il rimedio è infine giunto sul tavolo dell’esecutivo alla fine della scorsa settimana con un emendamento alla Manovrina 2017 firmato dal ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio. E a sorpresa il nuovo testo dà ragione agli uffici tecnici di Palazzo Chigi che avevano sollevato dei dubbi sulla legittimità dei poteri di ANAC. E torto, perciò, a chi aveva preso le difese di Cantone. A quanto risulta, tuttavia, l’emendamento stavolta è stato concordato con il magistrato che dal 2014 è alla guida dell’Anticorruzione.
“Dunque il problema esisteva e se la cancellazione dello strumento era una mossa avventata che svuotava”di senso l’ANAC, una sua modulazione si è resa necessaria per regolarizzare il codice degli appalti” spiega il quotidiano Repubblica.
I poteri dell’ANAC in materia vengono dimezzati?
La correzione è avvenuta sulla base di un parere del Consiglio di Stato, che non era quindi ininfluente come gridò allarmato il senatore Stefano Esposito (Pd), ma segnalava sostanzialmente come il vecchio comma 2 fosse incostituzionale e contrario alle normative europee.
Il comma attribuiva all’Autorità Nazionale Anticorruzione il potere di sospendere automaticamente gli atti ovvero l’assegnazione di un appalto e, in caso di non osservanza della sospensione, di erogare sanzioni per la ditta appaltatrice. Era perciò un potere diretto, pari a quello della magistratura, un potere formalmente “paragiurisdizionale”.
La nuova norma (l’emendamento alla Manovrina)
D’ora in avanti l’Autorità potrà esprimere un parere, segnalare i vizi di legittimità riscontrati e, se l’appalto non viene fermato, potrà allora ricorrere al tribunale amministrativo. Di fatto viene tolta la possibilità di estrarre il cartellino rosso, mentre rimane in vita il cartellino giallo. Per il provvedimento estremo avrà bisogno del giudizio della magistratura amministrativa.
Ecco quindi come si dovrebbe configurare la nuova norma qualora l’emendamento venisse approvato: non ci sarebbe più la facoltà di “rimuovere” gli effetti di atti viziati, bensì il potere di “emettere parere motivato indicando i vizi di legittimità”. Qualora entro 60 giorni la stazione appaltante non si dovesse uniformare al parere ANAC, quest’ultima potrà presentare ricorso al TAR.
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