Appalti: nasce il contratto di disponibilità

Nel decreto liberalizzazioni un nuovo strumento di partenariato pubblico-privato: il contratto di disponibilità

4 Aprile 2012
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Tratto da www.diritto.it

Nel corso dell’ultimo decennio si è sviluppato in molti settori il fenomeno del partenariato pubblico-privato (PPP) da cui si sono originate forme di cooperazione fra le autorità pubbliche ed il mondo delle imprese con il preciso scopo di garantire il finanziamento, la costruzione, il rinnovamento, la gestione o la manutenzione di un’infrastruttura o la fornitura di un servizio. Il fenomeno ha preso piede in quanto permette al settore pubblico di reperire risorse finanziarie private e, allo stesso tempo, di beneficiare maggiormente del know how e dei metodi di funzionamento del settore privato nel quadro della vita pubblica.
Sensibile a tale esigenza il legislatore, nella fitta intelaiatura del decreto liberalizzazioni (convertito in legge n. 27 del 24 marzo), ha codificato una nuova operazione di PPP denominata contratto di disponibilità, ora contemplata all’art. 160-ter del d.lgs. 163/2006 (codice dei contratti pubblici). Di seguito ne vengono illustrate le principali caratteristiche.

Finalità. Mediante il contratto di disponibilità vengono affidate, a rischio e a spesa dell’affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell’amministrazione aggiudicatrice di un’opera di proprietà privata destinata all’esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si evidenzia quindi che tale tipologia di contratto differisce dagli altri strumenti di PPP (concessione e locazione finanziaria) per il fatto che la titolarità opera realizzata dall’affidatario del contratto è del tutto privata.
La messa in disponibilità. Si tratta dell’onere assunto a proprio rischio dall’affidatario di assicurare all’amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell’opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti

Corrispettivo. L’affidatario del contratto in oggetto viene retribuito con i seguenti corrispettivi:

  1. un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell’opera. Il canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell’amministrazione aggiudicatrice;
  2. l’eventuale contributo in corso d’opera, comunque non superiore al 50% del costo di costruzione dell’opera, in caso di trasferimento della proprietà dell’opera all’amministrazione aggiudicatrice;
  3. un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati e all’eventuale contributo in corso d’opera, al valore di mercato residuo dell’opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprietà dell’opera all’amministrazione aggiudicatrice.

Adempimenti dell’affidatario. È a carico dell’affidatario il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell’opera per il periodo di messa a disposizione dell’amministrazione aggiudicatrice, nonché, anche la redazione del progetto definitivo, esecutivo e delle eventuali varianti in corso d’opera che l’affidatario stesso può introdurre ai fini di una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti. Egli dovrà altresì approvare il progetto definitivo, esecutivo e le varianti in corso d’opera, previa comunicazione all’amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto, a terze autorità competenti. Sono, infine, a suo carico anche il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti. Si evidenzia che, di norma, tali rischi sono, invece, a carico della stazione appaltante (nei contratti di appalto, nelle concessione e nella locazione finanziaria di opere pubbliche).

Collaudo dell’opera. Tale attività è posta in capo alla stazione appaltante al fine di:

  1. verificare la realizzazione dell’opera;
  2. accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti, potendo proporre modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti, ovvero la riduzione del canone di disponibilità, sempreché siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali.

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