La segnalazione certificata di inizio di attività (Scia) è un istituto che consente al soggetto interessato non solo di attestare il possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina di settore ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività, ma anche di segnalare che, sulla base appunto di dette certificazioni, l’attività è contestualmente avviata. Sono questi i chiarimenti contenuti nella
risoluzione del ministero dello sviluppo economico del 10 novembre 2014 n. 197841 emanata in risposta a un quesito posto da una regione in merito al rispetto dei termini di avvio delle attività soggette a Scia. Anche se l’attività oggetto della Scia può essere iniziata dal giorno della presentazione della segnalazione stessa all’amministrazione competente, ciò non rappresenta un obbligo in quanto, stante il dettato normativo, la decisione è rimessa all’imprenditore. Tuttavia, secondo i tecnici MiSe anche in assenza di previsione espressa, l’attività oggetto della Scia deve essere avviata entro un termine congruo, tale da consentire l’attività di controllo da parte dell’amministrazione competente prevista dal comma 3, dell’art. 19, della legge n. 241/1990. Ricordiamo, infatti, che secondo quanto stabilito al citato comma 3, l’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della Scia, è tenuta ad adottare «motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni». Secondo il MiSe in caso di avvio dell’attività non contestuale alla presentazione della Scia, il limite dei sessanta giorni, indicato al citato comma 3 dell’articolo 19, deve essere calcolato a partire dall’avvio dell’attività.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento