Anticorruzione: novità del nuovo PNA e adempimenti di fine anno

Le più importanti novità in materia di applicazione concreta delle previsioni anticorruzione, contenute nella deliberazione ANAC n. 1208/2017

20 Dicembre 2017
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di ARTURO BIANCO

Pubblicazione sul sito internet delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni sui patrimoni dei dirigenti, oltre che degli amministratori; spostamento alla fine del mese di gennaio del termine per la pubblicazione della relazione annuale delle amministrazioni sull’applicazione delle norme per la prevenzione della corruzione; inopportunità della presenza del segretario nell’organismo di valutazione; mancanza di indicazioni ulteriori sui contenuti del piani anticorruzione delle singole amministrazioni; necessità di dare puntuale applicazione alle disposizioni che impongono la pubblicazione delle dichiarazioni di inconferibilità dei dirigenti ed impegno a che gli enti attuino il principio della rotazione nel conferimento degli incarichi dirigenziali per le attività ad elevato rischio di corruzione, con l’annuncio della intensificazione dei relativi controlli.
Sono queste le più importanti novità in materia di applicazione concreta delle previsioni anticorruzione, novità contenute nella deliberazione ANAC n. 1208/2017, con cui è stato dettato l’aggiornamento al piano anticorruzione, nonché nei comunicati rilasciati dalla stessa Autorità.

La pubblicazione dei redditi dei dirigenti

Sulla base della dichiarazione del presidente dell’ANAC dello scorso 8 novembre e del comunicato di tale Autorità del 24 novembre, tutte le amministrazioni pubbliche sono invitate a pubblicare i dati sui redditi e sui patrimoni dei dirigenti.
Ricordiamo che la stessa ANAC nella scorsa primavere, con la deliberazione 382 del 12 aprile 2017 aveva sospeso l’obbligo della pubblicazione di tali dati in considerazione della elevata probabilità, per come previsto dall’Avvocatura dello Stato, dell’accoglimento dei ricorsi contro la pubblicazione di tali dati.
Per l’ANAC, come per il suo Presidente, “la circostanza in base alla quale il TAR Lazio, con ordinanza dello scorso 19 settembre, ha sollevato questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta nei confronti dell’art. 14, co. 1-ter, del d.lgs. 33/2013 non ha infatti alcun effetto sospensivo”.

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