Ancora nessuna tutela per le uscite del 2012

Il quadro. Gli effetti degli interventi

Il Sole 24 Ore
14 Febbraio 2012
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Il meccanismo transitorio della riforma previdenziale contenuta nel decreto legge 201/2011 non copre in maniera uguale situazioni identiche.
La riforma è entrata in vigore per tutti dal 1° gennaio, ma per alcune persone è rimasta in vita la disciplina previgente. Invece, sono colpite, senza eccezioni, tutte quelle persone che, prevedendo che la data del proprio pensionamento fosse fissata nel 2012 o nel 2013, hanno accetto una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e un incentivo all’esodo di importo pari al periodo mancante alla pensione. Analogamente, la norma non offre una ciambella di salvataggio alle persone che sono state espulse dal mercato del lavoro sulla base di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, individuale oppure plurimo, in aziende che non superano i 15 dipendenti.
Nella versione del milleproroghe approvata dalla Camera, l’esclusione dalle novità della riforma riguarda i soggetti che hanno chiuso il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre scorso anche sulla base di accordi individuali firmati alle direzioni provinciali del Lavoro o presso i sindacati, e a quelli che sono usciti accettando incentivi all’esodo previsti da contratti collettivi. Per entrare nel contingente degli «esentati» occorrono due condizioni: una data certa per la fine del rapporto di lavoro (da comunicare a soggetti che saranno precisati da un decreto ministeriale) e aver maturato una situazione contributiva in grado di garantire l’uscita secondo le vecchie regole entro la fine del 2013, calcolando anche la finestra mobile.
Il Dl 201 ha legato la salvaguardia su due elementi: l’esistenza di una procedura di mobilità (che presuppone che l’impresa superi i 15 dipendenti e che il licenziamento riguardi almeno cinque persone), e la conclusione della procedura tramite un accordo sindacale (ipotesi, questa, che non sempre si verifica, in quanto la procedura può concludersi senza accordo e con i licenziamenti). Sulla base di questi criteri, solo le persone che andranno in mobilità sulla base di accordi sindacali conclusi prima del 4 dicembre 2011, sono al riparo dalla riforma (a parte le persone che entro il 31 dicembre scorso hanno maturato i requisiti con il vecchio regime, per le quali non si pone il problema dell’applicazione delle nuove regole).
Il Dl 201 fissa anche uno spartiacque temporale; nella lista delle eccezioni possono essere incluse le persone collocate in mobilità all’esito di una procedura di licenziamento collettivo, ma a condizione che il licenziamento sia avvenuto sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 4 dicembre 2011. Rientrano nell’esenzione anche i lavoratori collocati in mobilità lunga, sempre per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre, e i lavoratori che in tale data erano già titolari di una prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore. Infine, sono esonerati dalla riforma i lavoratori che, prima della medesima data, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione oppure ai dipendenti pubblici che abbiano chiesto di essere esonerati dal servizio. Per tutti gli esonerati – con l’eccezione di quanti sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria – la salvaguardia ha il limite delle risorse, stanziate dal 2013. La possibilità di andare in pensione secondo le vecchie regole è infatti subordinata al rientro nella graduatoria, stilata dall’Inps.

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