Anci, inesatto il comunicato del MIT sulla sosta oltre orario

Secondo il MIT il pagamento in misura insufficiente non costituisce violazione di una norma, ma una

25 Marzo 2014
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L’Anci ritiene inesatto e difforme dal dato normativo la comunicazione veicolata dal MIT sul regime sanzionatorio applicabile in caso di sosta illimitata a pagamento dei veicoli nei centri abitati.

In un’interrogazione parlamentare, infatti, il sottosegretario Umberto Del Basso De Caro ha fatto chiarezza sui dubbi interpretativi sollevati da molti comuni e su una presunta, ma inesistente, divergenza tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell’interno.
Il Ministero dei trasporti ha ripetutamente espresso nel tempo il parere che, nel caso di sosta illimitata tariffata, il pagamento in misura insufficiente non costituisca violazione di una norma di comportamento, ma configuri unicamente una “inadempienza contrattuale”. Pertanto, nei casi di pagamenti in misura insufficiente, l’inadempienza implica il saldo della tariffa non corrisposta. Niente multa, insomma, perché “in materia di sosta, gli unici obblighi previsti dal Codice sono quelli indicati dall’articolo 157, comma 6, e precisamente l’obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile l’orario di inizio della sosta, qualora questa sia permessa per un tempo limitato, e l’obbligo di mettere in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta, ove questo esista; la violazione di tali obblighi comporta la sanzione prevista dal medesimo articolo 157, comma 8, del Codice medesimo”.

L’Anci però ha fatto presente che la norma (art. 7, comma 1. lett. f), del nuovo Codice della strada) è chiara, così come il suo regime sanzionatorio: se la sosta avviene omettendo l’acquisto del ticket orario, deve necessariamente applicarsi la sanzione di cui all’articolo 7, comma 14, del Codice; se invece la sosta si protrae oltre l’orario per cui e’ stata pagata la tariffa dovuta, si applicherà la disposizione sanzionatoria prevista dalla disciplina della sosta, anche in relazione a quanto disposto dal comma 132, dell’art. 17 della legge 127/1997, ovvero quella prevista dal regolamento comunale.

La comunicazione del MIT pare muovere da un equivoco sull’assoggettamento al pagamento della sosta, evidentemente non ritenuto atto di “regolamentazione” come da Codice della strada e dunque non costituente presupposto per l’applicazione della sanzione. Così invece non è, avendo il legislatore assegnato ai comuni tale potestà regolamentare legandola al potere sanzionatorio di cui sopra.

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