Rientrano nel blocco del salario accessorio del Dl 78/2010 le attività finanziate con i proventi del codice della strada. La Corte dei conti del Piemonte con la delibera 5/2011 precisa che tale analisi risulta coerente con la manovra estiva. L’articolo 9, comma 2-bis, ha infatti introdotto l’obbligo di contenere il trattamento accessorio complessivo dei dipendenti nel limite di quello del 2010 nel triennio 2011-2013. Gli operatori degli enti locali si sono domandati a quali voci di stipendio si dovesse fare riferimento. Ed è proprio in tale ambito che si colloca la questione presentata ai giudici piemontesi. Se infatti anche i proventi del Codice della strada utilizzati per il potenziamento dei servizi scontassero il blocco salariale, rischierebbe di essere vana la modifica all’articolo 208 del Codice della strada con la legge 120/2010. Non vi è dubbio che tali somme debbano transitare dal fondo delle risorse decentrate. La Corte dei conti della Lombardia, prima ad affrontare la questione, ha ritenuto che si debba fare riferimento alle possibilità di incremento fornite dall’articolo 15, comma 5, del Ccnl del 1° aprile 1999. Tale analisi è stata confermata dalla Corte dei conti del Veneto (delibera 25/2011) che ha precisato che detti compensi non possono essere esclusi dalle «spese di personale» e sono subordinati alla individuazione delle forme organizzative più idonee per raggiungere le finalità di legge, senza incentivazioni generalizzate e nel rispetto dei limiti di fonte legale e contrattuale ai trattamenti accessori. L’interpretazione toglie speranza a chi pensava che la modifica al Codice della strada fosse finalizzata a far rientrare le attività di potenziamento dei servizi di polizia locale tra le «specifiche disposizioni di legge» di cui alla lettera k) dell’articolo 15 del Ccnl. In tale ambito sono collocati gli incentivi per le progettazioni interne e i compensi per le attività di maggiore accertamento degli introiti Ici. Poiché la sezione autonomie della Corte ha escluso tali voci dalle spese di personale, l’analogia con i proventi delle multe sarebbe stata immediata e gli enti avrebbero avuto il via libera. Ma non è così. Anzi, alla luce della delibera 5/2011, non si potrà neppure sforare il tetto del salario accessorio. Non è neppure così pacifico che anche i compensi correlati alle specifiche disposizioni possano andare oltre al blocco del fondo del 2010. Se infatti si riescono a rinvenire tutta una serie di motivazioni a supporto di una tesi interprativa estensiva, così come hanno fatto anche le regioni e province autonome, non si può dimenticare, come sottolineato dai giudici piemontesi, che la norma nasce in un contesto normativo finalizzato a «misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica». Il legislatore ha quindi puntato l’attenzione sulla dinamica retributiva sia del singolo dipendente (comma 1) sia della complessiva massa del trattamento accessorio (comma 2-bis) senza prevedere particolari eccezioni. In conclusione, se è pur vero che i compensi correlati a specifiche disposizioni non sono da considerare spesa di personale, vi sarà margine per andare oltre il fermo e rigido disposto letterale dei blocchi della manovra estiva? Un importante lavoro interpretativo attende la Corte dei conti.
Così il codice
01|LA REGOLA GENERALE I proventi delle multe sono devoluti allo Stato se accertate da ufficiali dello Stato; sono invece devoluti a regioni, province e comuni se accertate da funzionari, ufficiali e agenti, delle regioni, delle province e dei comuni.
02|IL DETTAGLIO Il 50% dei proventi spettanti a regioni ed enti locali è destinata: a) all’ammodernamento della segnaletica stradale; b) al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni; c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale: assunzione di stagionali; finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo; progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni.
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