Ecco in sintesi i punti principali del Regolamento alla luce dei principi generali stabiliti dalla legge n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo:
- specifica la griglia di presupposti per la valutazione di ammissibilità delle istanze di vigilanza collaborativa, in attuazione della previsione dell’art. 213, comma 3, lett. h), D.lgs. n. 50/2016, in base alla quale l’attività di vigilanza collaborativa deve essere svolta ‘per affidamenti di particolare interesse’;
- descrive il procedimento attraverso il quale si svolge l’azione di vigilanza collaborativa, con l’indicazione dei soggetti coinvolti, delle modalità di attivazione e di espletamento della vigilanza sulle singole gare previa stipula con le stazioni appaltanti interessate di Protocolli di Vigilanza Collaborativa;
- indica la tipologia di atti dell’Autorità che vengono emanati a conclusione dell’attività di vigilanza (osservazioni);
- garantisce un adeguato bilanciamento tra l’esigenza di massima celerità dell’azione di vigilanza collaborativa che implica un procedimento semplificato e le garanzie del contraddittorio;
- definisce gli opportuni raccordi con l’esercizio di altre forme di vigilanza da parte dell’Autorità.
Il nuovo assetto regolamentare, alla luce delle indicazioni normative, appare più funzionale a garantire che le attività di vigilanza preventiva vengano svolte in modo efficace ed efficiente, concentrandosi su opere pubbliche, forniture o servizi che presentano aspetti critici sotto il profilo della scelta e gestione della procedura selettiva nonché del mercato o delle circostanze di riferimento. Nella redazione del testo sono state tenute in considerazione le indicazioni contenute nel parere reso dal Consiglio di Stato sulla regolamentazione dell’azione di vigilanza generale dell’Autorità (Consiglio di Stato. parere n. 2777 del 28 dicembre 2016).
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