Altra sentenza favorevole ai segretari per i diritti di rogito in enti privi di dirigenza

Tribunale di Monza, sentenza 31 gennaio 2017, n. 46: le motivazioni della pronuncia

13 Febbraio 2017
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Ancora una sentenza favorevole ai segretari per i diritti di rogito in enti privi di dirigenza: si tratta della pronuncia del Tribunale di Monza (sentenza 31 gennaio 2017, n. 46). È la nona che si allinea nell’ultimo periodo.
La sentenza è ancora una volta favorevole per i segretari operanti in enti privi di dirigenza in merito alla spettanza dei diritti di rogito.
Interessanti le motivazioni del giudice che interpreta in maniera impeccabile sia il dato testuale che la finalità della norma.

Le motivazioni della sentenza del Tribunale di Monza

Queste le motivazioni della sentenza: “La norma, infatti, riconoscendo a tutti i segretari non dirigenti, ovvero a quelli di fascia C, il diritto alla predetta indennità, estende tale emolumento anche ai segretari delle altre due fasce superiori (A e B), a condizione che nell’ente locale di appartenenza non vi siano dipendenti con qualifica di dirigenti. La lettera della norma è chiara, essendo il suo significato reso evidente dall’utilizzo della congiunzione “e” e dell’avverbio “comunque”, che, nel collegare la prima e la seconda ipotesi, stanno ad indicare che si tratta di due distinte fattispecie: la prima, quella dei segretari comunali che, a prescindere dalla fascia di appartenenza, operano in enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e, la seconda, quella dei segretari privi di “qualifica” dirigenziale (espressione atecnica che sta a significare i segretari di fascia C, il cui trattamento retributivo tabellare non è equiparato a quello della dirigenza), ai quali ultimi compete “comunque”, ossia “in ogni caso”, l’attribuzione della quota dei diritti di segreteria, anche se in servizio presso enti locali il cui organico contempla figure dirigenziali. Anche la ratio della norma pare chiara: il riconoscimento dei diritti di rogito ai segretari di fascia C è, infatti, funzionale a sopperire ad una situazione stipendiale che, rispetto ai colleghi appartenenti alle altre due categorie (ossia alle fasce A e C), è meno consistente; quanto agli altri segretari, il cui trattamento retributivo tabellare è equiparato a quello dirigenziale, il riconoscimento trova ragione nel fatto che i medesimi operano all’interno di un ente in cui non vi sono dipendenti con funzioni dirigenziali e per i quali, quanto alla retribuzione di posizione, non può, pertanto, operare il meccanismo del c.d. galleggiamento con la dirigenza (l’art. 41, co. 5, del CCNL dei Segretari Comunali prevede, infatti, che l’indennità di posizione del segretario comunale non deve essere “inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell’ente in base al contratto collettivo dell’area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa”; ciò in conformità a quanto previsto dall’art. 4, comma 26, della legge di stabilità 12 novembre 2011, n.183; ne segue che nei comuni privi di dirigenti il trattamento retributivo del segretario comunale è solo parzialmente equipollente a quello dei dirigenti, essendo allo stesso equiparato quanto alla retribuzione tabellare e non invece quanto alla retribuzione di posizione)”.

>> CONSULTA LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MONZA 31 GENNAIO 2017, n. 46.

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