Allegazione del Piano degli indicatori e dei risultati al bilancio di previsione

Sintesi della sentenza del TAR Calabria (Catanzaro), sez. II, 20 luglio 2017, n. 1156

27 Luglio 2017
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Assume ampio rilievo per gli Enti locali la recentissima sentenza del TAR Calabria (Catanzaro), sez. II, 20 luglio 2017, n. 1156 concernente l’allegazione del piano degli indicatori e dei risultati al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo.
Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo, di cui all’art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, deve essere allegato da Enti locali ed i loro enti e organismi strumentali al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo e ne deve seguire deve seguire tutto l’iter, dal deposito del progetto sino all’approvazione.

Allegazione del Piano degli indicatori: la pronuncia del TAR Calabria

Il Tribunale amministrativo calabrese afferma che se il piano degli indicatori è uno strumento per rendere comparabili, agli occhi della generalità dei consociati, i bilanci degli Enti locali, mercé la sua pubblicazione sul sito Internet istituzionale dell’Ente, a maggior ragione tale strumento deve essere messo a disposizione dei consiglieri comunali, chiamati dare o negare approvazione al bilancio reso comparabile del piano degli indicatori. Pertanto, se il piano deve essere allegato al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo, ne deve seguire tutto l’iter, dal deposito del progetto sino all’approvazione.
D’altro canto né si potrebbe affermare che esso debba essere allegato solo dopo l’approvazione del bilancio cui è accessorio, allo scopo di tener conto di eventuali emendamenti. Al contrario, gli emendamenti al bilancio eventualmente approvati s riverbereranno anche in una modifica del Piano. Una conferma a tale indicazione è data dal punto 4.2., lett. d), dell’allegato 4/1 al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio. In tale allegato, infatti, si legge che il piano degli indicatori di bilancio, presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto, rappresenta uno strumento della programmazione degli Enti locali.
Deve pertanto essere annullato il bilancio di previsione di un Comune nel caso in cui il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio non sia stato depositato, nei termini previsti dal regolamento di contabilità, insieme al progetto di bilancio e agli altri documenti contabili obbligatori.

>> CONSULTA LA SENTENZA DEL TAR CALABRIA, SEZ. II, 20 LUGLIO 2017, n. 1156.

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