All’Adunanza plenaria gli effetti della decadenza del permesso di costruire per mancata ultimazione delle opere

30 Aprile 2024
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La seconda Sezione del Consiglio di Stato, paventando la possibilità dell’insorgere di un contrasto interpretativo, deferisce all’Adunanza plenaria il compito di dirimere il dubbio interpretativo virtuale sull’efficacia ex nunc o ex tunc della decadenza del permesso di costruire conseguente all’infruttuoso spirare del termine di conclusione dei lavori e del conseguente regime giuridico – in termine di legittimità o abusività – di quanto edificato nella vigenza di validità del titolo edilizio. Sono questi gli effetti della sentenza non definitiva del Consiglio di Stato del 7 marzo 2024, n. 2228.

I fatti

La sentenza del TAR Campania appellata ha riunito i ricorsi presentati dal proprietario di un terreno sito in Sorrento e da un’impresa, promissaria acquirente del diritto di superficie sotterranea sul medesimo fondo, il cui acquisto era stato condizionato al rilascio del permesso di costruire. La sentenza aveva dichiarato: il primo ricorso infondato; il secondo ricorso in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ed infondato nella restante parte.

I rilievi del Consiglio di Stato

Il Collegio osserva che l’orientamento del giudice di prime cure appare non irragionevole e tuttavia, in carenza di una norma che espliciti il regime delle opere parzialmente eseguite cui non faccia seguito il completamento dei lavori in virtù di un nuovo titolo (come nel caso in questione, in cui l’impresa si è vista respingere per due volte un progetto di completamento, in virtù di atti cui ha prestato acquiescenza), andrebbe esclusa l’applicazione analogica di una disciplina sanzionatoria espressamente circoscritta ad opere eseguite senza titolo (o in difformità dallo stesso).

>> IL TESTO DELLA SENTENZA.

Redazione

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