Alcuni utili strumenti per affrontare la contrattazione decentrata integrativa

I Comuni sono impegnati a dare l’avvio alla sessione negoziale decentrata, che presuppone la costituzione del fondo per le risorse decentrate. I suggerimenti del nostro esperto, Amedeo Scarsella

31 Maggio 2023
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di AMEDEO SCARSELLA

Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale decentrata va avviata entro il primo quadrimestre dell’anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione. Nell’ambito di tale sessione negoziale, l’Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione). È questa l’innovativa previsione contenuta nell’art. 8, comma 4, del CCNL del comparto Funzioni Locali.

I Comuni sono quindi impegnati a dare l’avvio alla sessione negoziale decentrata, che presuppone la costituzione del fondo per le risorse decentrate. L’art. 40, comma, d.lgs. 165/2001, prevede che le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa […]. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata.

Ancora a norma dell’art. 40, comma 3-quinquies, del d.lgs. 165/2001, le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

Dalla normativa innanzi richiamata appare evidente come il compito sia per i rappresentanti delle delegazioni di parte pubblica assolutamente delicato. L’ANCI ha reso disponibile in questi giorni il 42esimo Quaderno Operativo sulle istruzioni tecniche, linee guida, note e modulistica riguardanti il contratto integrativo sul CCNL Funzioni Locali (16 novembre 2022). “Il quaderno, in linea con i relativi principi ordinamentali vuole offrire una bozza di ipotesi di contratto collettivo integrativo da utilizzare come base di discussione per la negoziazione con le OO.SS e RSU. Il lavoro è arricchito infine, come sempre, da schemi di atti e di delibere propedeutiche all’avvio della suddetta negoziazione”.

Con lo stesso obiettivo il lavoro svolto da due gruppi di lavoro, che hanno predisposto degli schemi di contratto decentrato e li hanno posti a disposizione dei colleghi. Segnalo, quindi, due lavori che possono essere di grande utilità:

Entrambi questi strumenti, come dichiarano coloro che hanno predisposto i documenti, sono stati condivisi con le organizzazioni sindacali.
Nella bozza di contratto collettivo integrativo predisposta dall’Associazione Segretari Comunali e Provinciali G.B. Vighenzi, sono presenti delle note a piè di pagina dove sono “riportati i riferimenti del CCNL 16 novembre 2022 che stabiliscono le materie oggetto di contrattazione. Le parti in rosso sono meri esempi che vanno adattati e rielaborati in base all’organizzazione di ciascun Ente. Sono inoltre indicati alcuni spunti di riflessione non vincolanti segnalati come facoltativi”.

Nella stesura del documento predisposto dall’UNSCP Bergamo “si è evitato di riportare la normativa del CCNL, per cui sono riportate soltanto le materie oggetto di contrattazione decentrata. Nella stesura dell’articolato si è tenuto conto della valenza applicativa del documento. Il documento è strutturato in due parti. La prima parte rappresenta il c.d. CCDI “normativo”, tendenzialmente di durata triennale. La seconda parte, allegato A, rappresenta il c.d. CCDI “economico”, cioè l’accordo con cui vengono distribuite le risorse del fondo tra le varie voci. E ‘costituito da un semplice prospetto di distribuzione che potrà essere “negoziato” ogni anno”.
I pregevoli lavori vengono quindi posti a servizio dei colleghi perché affrontino le sessioni negoziali avvalendosi di “spunti” e “suggerimenti” presenti nelle bozze innanzi indicate.
Segnalo, poi, quanto alle fasi della procedura della contrattazione decentrata integrativa il lavoro predisposto dall’ARAN nel 2013 e ancora attuale.

Uno dei temi di maggior interesse nel contratto decentrato è costituito sicuramente dalla disciplina delle procedure per l’attribuzione dei differenziali stipendiali, tema sul quale ho predisposto in precedenza una Newsletter d’autore e ripropongo le FAQ anche in questa per la connessione della tematica.

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