A nulla sono valse, perciò, le proteste, in particolare, degli enti locali e il duro confronto delle ultime settimane.
L’articolo 35, commi 8–13, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, in effetti, ha previsto la sospensione del regime di tesoreria unica mista fino al 31 dicembre 2014 e l’applicazione nello stesso periodo del sistema di tesoreria unica tradizionale. La tesoreria unica riguarda Regioni, Province (anche autonome), Comuni (con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non usufruiscono di contributi statali), come pure le Asl e gli ospedali. Ma è stata estesa, inoltre, ai dipartimenti universitari e agli altri centri di responsabilità dotati di autonomia amministrativa e gestionale delle università statali, oggi esclusi.
La circolare n. 11, diffusa ieri, fornisce chiarimenti sugli adempimenti (con il relativo calendario) che coinvolgono gli enti e i loro tesorieri/cassieri. Si precisa che sono stati attivati i sottoconti fruttiferi delle contabilità speciali di tesoreria unica intestate ai singoli enti, per permettere la gestione delle entrate proprie ma «trattandosi di un fenomeno in evoluzione, si confida nella collaborazione di tutti gli interessati perchè segnalino eventuali inesattezze».
Sotto il profilo operativo, nella circolare si fa presente che i versamenti previsti devono pervenire alla tesoreria statale il 16 aprile, ma considerati i tempi di regolazione previsti dal protocollo d’intesa stipulato tra la Banca d’Italia e l’Associazione bancaria italiana, «è necessario che l’operazione sia disposta entro il giorno lavorativo precedente, il 13 aprile».
Dunque, fino al 16 aprile 2012, termine indicato per il versamento nella tesoreria statale delle risorse presenti presso il sistema bancario, i tesorieri/cassieri devono continuano a operare in regime di tesoreria unica mista. «Ne consegue – sottolinea la circolare – che non sono tenuti al riversamento sulla contabilità speciale (sottoconto fruttifero) delle entrate proprie eventualmente disponibili e, per far fronte ai pagamenti disposti dagli enti, utilizzano prioritariamente le risorse giacenti sui conti correnti presso di loro, comprensive delle giacenze ante 24 gennaio, delle entrate proprie riscosse giornalmente, nonché, a decorrere dal 15 marzo 2012, delle somme che erano depositate presso soggetti diversi, che, in virtù di quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 9, sono riversate presso i tesorieri stessi».
Un termine più lungo è stato previsto per lo smobilizzo degli investimenti finanziari da effettuare entro il 30 giugno. Un’operazione che riguarderà unicamente gli strumenti specificamente individuati con un decreto del ministro del l’Economia (da emanarsi entro fine aprile) ed «esclude comunque gli investimenti in titoli di Stato italiani».
Numeri e date
01|I RISPARMI
Il Dl 1/2012 ha imposto a Regioni, enti locali e altre strutture pubbliche di trasferire alla tesoreria centralizzata presso la Banca d’Italia 8,6 miliardi di giacenze. La relazione tecnica spiega che si tratta di somme che consentiranno di ridurre l’emissione dei titoli del debito pubblico con un risparmio di 620 milioni nel triennio 2012-2014
02|LE DATE
La circolare 11 precisa che i versamenti devono pervenire alla tesoreria statale il 16 aprile, ma considerati i tempi tecnici è necessario che siano disposti entro il 13 aprile
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