Domande per i concorsi pubblici con la Posta elettronica certificata. Con riferimento alla richiesta del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati circa la possibilità di trasmettere tramite Pec le domande di partecipazione agli esami abilitanti all’esercizio di una libera professione, il Dipartimento della funzione pubblica ha reso noto che a breve emanerà un’apposita circolare con la quale regolerà l’obbligatorietà di trasmissione tramite Pec di domande di partecipazione a qualsiasi tipo di concorso, ivi compresi quelli relativi alle iscrizioni agli albi professionali. Con questa circolare, spiega una nota, il Ministro Brunetta vuole informare tutte le amministrazioni della validità della posta elettronica certificata che equivale a una raccomandata con ricevuta di ritorno.
“La Pec vale per trasmettere le domande a pubblici concorsi? Sì, secondo la ‘pubblicità informativa’ che in questi giorni viene trasmessa dalla tv pubblica. Ma, secondo il Ministero dell’Istruzione e dell’Università, non vale per trasmettere le domande di partecipazione agli esami abilitanti all’esercizio di una libera professione”, aveva denunciato il Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, che ha chiesto al dicastero di viale Trastevere di conoscere se fossero accoglibili le domande di partecipazione agli esami abilitanti alla professione di agrotecnici e di agrotecnici laureato presentate da alcuni candidati tramite la Pec-Posta Elettronica Certificata.
“Il Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati al quale andavano inviate le domande di partecipazione alla sessione 2010 degli esami di Stato abilitanti alla professione – si legge in una nota del Collegio – aveva ricevuto una richiesta tramite Pec e, nell’incertezza di poterla accogliere (in quanto l’ordinanza ministeriale che aveva indetto la sessione d’esame non prevedeva espressamente l’invio di domande a mezzo Pec), si era rivolto sia al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca che al Ministero per la pubblica amministrazione per conoscere il da farsi”.
Dal dicastero guidato da Renato Brunetta, dicono gli agrotecnici “nessuna risposta” (in realtà la risposta tramite il comunicato del Dipartimento è giunta il 25 agosto, ndr) mentre dal ministero retto da Mariastella Gelmini il diniego: “La Pec non è valida -si sono sentiti rispondere gli agrotecnici- in quanto l’Ordinanza ministeriale non la prevede”.
Secondo gli agrotecnici nella nota ministeriale si diceva che “la Pec è uno strumento, il cui utilizzo è ancora in fase iniziale e non è perciò compresa fra i possibili modo d’invio delle domande di partecipazione agli esami abilitanti”.
“A questo punto -invita il Collegio nazionale- farebbe bene il Ministero per la Pubblica Amministrazione a precisare, nella sua pubblicità informativa, i limiti di utilizzo della Pec, per non ingenerare inutili aspettative nei cittadini che, come nel caso qui riportato, possono produrre danni anche rilevanti (gli interessati dovranno attendere un altro anno per presentare domanda di partecipazione agli esami, nella sessione 2011)”. Cosa che come visto il Dicastero ha prontamente fatto.
Controlli sugli incarichi
Intanto, restando nel campo delle materia di competenza del Ministero della p.a., la Guardia di Finanza di Roma ha messo in luce una serie di violazioni commesse da dirigenti e funzionari pubblici con conseguenti sanzioni pecuniarie per un totale di 800 mila euro e il recupero, nei confronti di dipendenti pubblici, di 245 mila euro. È il risultato dei controlli avviati nell’ambito della disciplina delle incompatibilità per cumulo d’incarichi e di impieghi dal Comando provinciale e dal Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie, d’intesa con l’Ispettorato del Dipartimento della Funzione pubblica. L’azione ispettiva, si legge in una nota, “è stata rivolta nei confronti di funzionari pubblici, monitorando il corretto rapporto d’impiego con le amministrazioni pubbliche di appartenenza in ossequio alla normativa di settore”.
La Guardia di Finanza ricorda che il decreto legislativo 165 del 2001 disciplina, all’articolo 53, le “incompatibilità nel pubblico impiego” prevedendo una duplice sanzione: il conferimento di incarico senza autorizzazione e l’omessa comunicazione dei compensi corrisposti al pubblico dipendente. Ed entrambe le violazioni, avvertono le Fiamme Gialle, comportano una sanzione amministrativa pari al doppio del compenso corrisposto. I controlli hanno riguardato, in particolare, 11 tra dirigenti e funzionari pubblici che hanno svolto complessivamente 83 consulenze, a vario titolo, nei confronti di Enti pubblici e privati omettendo di richiedere la prevista autorizzazione nonché di comunicare, al Dipartimento della funzione pubblica, i compensi percepiti a seguito degli incarichi affidati. Le ispezioni, annuncia la Guardia di Finanza di Roma, continueranno.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento