Affidamento incarichi di difesa in giudizio da parte della PA

Analisi della sentenza del TAR Puglia (Bari), Sez. II, 11 dicembre 2017, n. 1289

20 Dicembre 2017
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Assume rilievo per gli Enti locali la recente sentenza del TAR Puglia (Bari), Sez. II, 11 dicembre 2017, n. 1289 in materia di affidamento degli incarichi di difesa in giudizio da parte della Pubblica Amministrazione.
Il conferimento del singolo incarico episodico ad un legale, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali, ma integra un contratto d’opera intellettuale incompatibile con la specifica disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica e con la stessa procedura dettata per i contratti esclusi dall’art. 27, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in ragione del fatto che l’assunzione della difesa di parte in sede processuale è caratterizzata dall’aleatorietà del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari secondo la disciplina recata dal codice dei contratti pubblici.
Cionondimeno, spiegano i giudici amministrativi, venendo in rilevo atti di disposizione di risorse pubbliche, l’attività di selezione del difensore dell’ente pubblico, pur non essendo soggetta all’obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, deve essere condotta nel rispetto dei principi generali dell’azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione, onde rendere possibile la decifrazione della congruità della scelta fiduciaria posta in atto rispetto al bisogno di difesa da soddisfare.

>> CONSULTA LA SENTENZA DEL TAR PUGLIA 11 DICEMBRE 2017, n. 1289.

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