Sblocco parziale dell’addizionale Irpef solo dal 7 giugno 2011 per i comuni che finora non hanno istituito il tributo ovvero che l’hanno istituito con un’aliquota inferiore allo 0,4%. Lo dispone l’art. 5 del dlgs 14/3/2011, n. 23 recante «disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale», che, dando attuazione al principio racchiuso nell’art. 1, comma 123 della legge di stabilità n. 220 del 2010 (che prevedeva che fino all’attuazione del federalismo fiscale sarebbe stato sospeso il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, addizionali, aliquote ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi loro attribuiti con legge dello stato, con l’eccezione della Tarsu), ha in sostanza sancito che: – con un regolamento di cui all’art. 17, comma 2, della legge 400 del 1988, da adottare su proposta del ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza stato-città e autonomie locali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e cioè entro il 6 giugno 2011 (visto che il decreto entrerà in vigore il 7 aprile) andrà disciplinata la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire l’addizionale o anche di aumentarla nel caso in cui sia già stata istituita; – nell’ipotesi in cui entro il suddetto termine il decreto non venga emanato il regolamento possono comunque esercitare i poteri in questione; – i comuni che non hanno istituito l’addizionale; – i comuni che l’hanno istituita ed hanno deliberato un’aliquota inferiore allo 0,4%. La norma precisa che per detti comuni sussiste un altro limite al parziale sblocco in quanto: – per i primi due anni il limite massimo dell’addizionale ap-plicabile è pari allo 0,4%; – l’addizionale non può, comunque, essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2% annuo. Pertanto detti comuni per essere in linea con le norme appena citate devono attendere necessariamente 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto sul federalismo fiscale municipale (7 aprile 2011) e cioè il 6/6/2011 e se a tale data non è stato emanato il regolamento che disciplina la graduale cessazione del «blocco» potranno deliberare al riguardo. Come si legge nella relazione illustrativa al dlgs n. 23 del 2011, «nel caso in cui il comune rientri tra quelli che, secondo la disposizione in commento, possono deliberare in tema di addizionale, tale facoltà dovrà esercitata ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, con riferimento, quindi, non solo alla determinazione dell’aliquota, ma anche alla modifica della soglia di esenzione».Particolarmente interessante è anche la disposizione dell’art. 14, comma 8 del citato dlgs n. 23 del 2011 laddove stabilisce che a decorrere dall’anno 2011, le delibere di variazione del-l’addizionale comunale all’Irpef hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito informatico del ministero dell’economia e delle finanze a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell’anno a cui la delibera afferisce. La norma precisa inoltre che «le delibere relative all’anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d’imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011». Ancora una volta si assiste ad un mancato coordinamento delle varie disposizioni coinvolte, visto che detto termine scade ancor prima della entrata in vigore dell’intero decreto che lo contiene. si auspica al riguardo una proroga dei termini, anche se, ad ogni modo, appare chiaro che la norma, come si legge nella relazione al provvedimento «non incide neppure sui termini di approvazione delle deliberazioni stesse che, ovviamente, dovevano essere state già adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione fissato al 30 giugno 2010, dal decreto del ministro dell’interno del 29 aprile 2010». Prova ne è che la norma stabilisce, alla fine che restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 in base alla quali gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
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