La legge di conversione (10/2011) del c.d. decreto mille proroghe (225/2010), di cui sono appena stati messi a punto i dpcm attuativi (si veda ItaliaOggi del 23/3/2011) ha riservato una gradita sorpresa ai comuni che possono reperire nuove risorse finanziarie dal consumo dell’energia elettrica. I commi 2-bis e 2-ter (quest’ultimo solo per i comuni della Campania) dell’art. 2, infatti, prevedono, rispettivamente, la possibilità e l’obbligo per l’anno 2011 di istituire una maggiorazione dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica prevista dall’art. 6 del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511 (attualmente l’addizionale garantisce ai comuni un gettito complessivo di 614 milioni di euro ed è destinata a scomparire dal 2012 per effetto dell’abrogazione disposta dal decreto legislativo di attuazione del federalismo fiscale comunale approvato lo scorso 3 marzo). In particolare, il comma 2-bis dispone che, per assicurare la integrale copertura dei costi dell’intero ciclo di gestione dei rifiuti, in deroga alla sospensione del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote, i comuni possono introdurre un’apposita maggiorazione dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica in misura non superiore al vigente importo della stessa. Dalla istituzione della maggiorazione i comuni possono, quindi, reperire nuove risorse (in misura pari all’attuale gettito derivante dall’addizionale) per finanziare il costo del ciclo dei rifiuti tendendo alla sua integrale copertura (per i comuni che non hanno ancora l’obbligo) ovvero riducendo o non aumentando le tariffe (per i comuni che già hanno l’obbligo di copertura integrale dei costi). Dalla lettura della norma sorgono, però, dubbi applicativi per quanto concerne: l’organo competente alla deliberazione, l’efficacia della disposizione, le modalità applicative e la comunicazione della scelta del comune. Trattandosi dell’istituzione di una maggiorazione a un’addizionale e non della variazione di quest’ultima, si ritiene che, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 267 del 2000, la competenza sia riservata al consiglio che dovrà deliberare entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 2011. La maggiorazione istituita si pensa abbia efficacia dal 1° gennaio 2011 e dovrà essere recuperata dagli utenti finali mediante conguaglio da parte delle società erogatrici di energia elettrica. Per la conoscenza delle scelte dei comuni si potrebbe optare per il meccanismo previsto (secondo comma del richiamato art. 6 e decreto ministeriale 11 giugno 2007) per l’incremento dell’addizionale provinciale, ossia pubblicazione sul sito informatico del dipartimento per le politiche fiscali del Mef. Inoltre, per i comuni della Campania vi è una ulteriore problematica applicativa. Per effetto del comma 5-bis dell’art. 11 del decreto legge n. 195 del 2009, infatti, le tariffe della Tarsu e della Tia, dovute dai contribuenti per la copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti, sono calcolate sulla base di due distinti costi (uno provinciale e uno comunale per le attività di rispettiva competenza) e le entrate sono riversate dal soggetto incaricato della riscossione su due differenti conti correnti. Ciò premesso, il decreto mille proroghe non chiarisce né quale componente di costo (quello provinciale ovvero quello comunale) sarebbe coperta dalla istituzione della maggiorazione né le modalità di versamento della stessa da parte delle società erogatrici dell’energia elettrica. Si ritiene che la maggiorazione, essendo destinata alla «copertura integrale dei costi diretti e indiretti dell’intero ciclo di gestione dei rifiuti», debba coprire entrambi le componenti del costo; per quanto concerne il versamento da parte dei soggetti passivi, in considerazione della titolarità della maggiorazione e dei princìpi contabili dei bilanci dei comuni, si ritiene che il versamento debba essere effettuato integralmente ai comuni che dovranno riversare quanto di competenza alle province. Il comma 2-ter dell’art. 2 del decreto milleproroghe, infine, prevede che i soli comuni della Campania che hanno subìto la riduzione dei trasferimenti erariali (compartecipazione al gettito Irpef e gettito dell’imposta Rc auto), prevista dall’art. 12 dello stesso decreto legge n. 195 del 2009, a fronte dei debiti nei confronti della struttura del sottosegretario di stato per l’emergenza rifiuti, sono obbligati (anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza) a deliberare una maggiorazione dell’addizionale all’accisa sulla energia elettrica, con un’aliquota indifferenziata, che consenta l’ottenimento di un gettito almeno pari all’importo dei trasferimenti ridotti aumentati del 10%. Secondo la norma, la predetta maggiorazione dovrebbe essere deliberata «a decorrere dall’anno 2011», in realtà, come sopra ricordato, potrà essere deliberata soltanto per l’anno 2011 per effetto dell’abrogazione dell’addizionale a partire dal 2012.
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