Il nostro esperto risponde alla seguente domanda: il diritto all’informazione del consigliere comunale, nella sua ampiezza, secondo la giurisprudenza tradizionale incontra comunque limiti particolari?
SÌ. Il consigliere non può abusare del diritto all’informazione per scopi emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro limiti di proporzionalità e di ragionevolezza, la corretta funzionalità dell’ente; il limite del diritto di accesso del consigliere è stato individuato “proprio nell’ipotesi in cui lo stesso si traduca in strategie ostruzionistiche o di paralisi dell’attività amministrativa con istanze che, a causa della loro continuità e numerosità, determinino un aggravio notevole del lavoro degli uffici ai quali sono rivolte e determinino un sindacato generale sull’attività dell’amministrazione. L’accesso, in altri termini, deve avvenire in modo da comportare il minore aggravio possibile per gli uffici comunali, e non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche o meramente emulative.
E poi risponde al seguente quesito integrativo: esistono altri limiti che la giurisprudenza più recente ha individuato nel diritto di accesso del consigliere comunale?
SÌ. Di recente la giurisprudenza il diritto di accesso del consigliere comunale non costituisce un diritto “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona. Il diritto di accesso del consigliere comunale non ha un’illimitata espansione ma di fronte ad altri diritti della persona è necessario effettuare “un ragionevole bilanciamento” di tutti i diritti coinvolti. Alla regola del ragionevole bilanciamento propria dei rapporti tra diritti fondamentali di pari rango non si sottrae l’accesso del consigliere comunale (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 2089/2021).
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