Il diritto di accesso civico generalizzato è limitato, sulla base delle previsioni di cui al d.lgs. n. 33/2013, per come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 97/2016, dalla necessità di non determinare lesioni alla riservatezza dei dati personali.
Nella applicazione di tale principio la giurisprudenza amministrativa sembra meno decisa rispetto ai pareri resi dal Garante per la tutela della privacy.
Nella fase di prima applicazione di questa disposizione sta emergendo che vanno tutelate, ancorchè ciò non sia previsto espressamente dal legislatore, le esigenze di buon funzionamento delle PA in presenza di richieste di accesso che producono effetti non positivi in questa direzione.
Il Garante per la tutela della privacy
Le indicazioni del Garante per la tutela della privacy vanno con molta decisione nel garantire un’ampia tutela alla riservatezza dei dati personali, giustificando il rigetto delle richieste di accesso civico generalizzato che possano determinare tale lesione, anche in considerazione che usando questa forma di accesso si determina automaticamente la pubblicità di queste informazioni, a differenza di quanto determinato dal diritto di accesso di cui alla legge n. 241/1990.
La deliberazione n. 25/2018 del Garante ha giudicato legittimo il rigetto da parte di un comune della richiesta di accesso civico generalizzato presentata rispetto ad una domanda di condono edilizio ed al calcolo degli oneri dovuti, domanda di condono presentata molti anni prima ed il cui iter si è concluso.
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