Nello specifico il comunicato precisa che eventuali richieste di parere potranno essere prese in considerazione dall’Autorità solo se attinenti a questioni di particolare rilevanza relative esclusivamente a chiarimenti sull’interpretazione delle Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico (det. ANAC 28 dicembre 2016, n. 1309).
Resta fermo che le eventuali richieste rivolte ad ANAC non interrompono in alcun modo i termini stabiliti all’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 per la conclusione del procedimento di accesso civico.
>> CONSULTA IL COMUNICATO ANAC del 27 APRILE 2017
>> CONSULTA LE LINEE GUIDA ANAC
>> Per approfondimenti in materia leggi anche FOIA, il primo monitoraggio del Dipartimento Funzione Pubblica.
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