L’istanza di accesso deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell’Amministrazione indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto e non può riguardare dati ed informazioni generiche riguardanti un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche la effettiva sussistenza, finendo per assumere un carattere meramente esplorativo.
>> CONSULTA ILTESTO DELLA SENTENZA del TAR LAZIO, SEZ II, 28 MARZO 2017, n. 3963.
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