Freno all’accesso dei consiglieri regionali e degli enti locali. Se chiedono documenti contenenti dati sanitari si deve tutelare la privacy degli interessati: ad esempio oscurando i nominativi oppure consentendo agli interessati di opporsi. Le precauzioni per un bilanciamento tra diritto del politico, a ottenere le informazioni utili al mandato, e il diritto del cittadino alla propria riservatezza sono indicate dal Garante della privacy con il provvedimento 369 del 25 luglio 2013 (pubblicato sulla newsletter di ieri). Le soluzioni individuate dal garante mostrano profili di novità rispetto alla giurisprudenza amministrativa che ammette con larghezza l’accesso del consigliere, al massimo individuando limitazioni di carattere procedurale o formale. Vediamo, dunque, come devono comportarsi le amministrazioni regionali e locali (comuni e province) per adeguarsi al provvedimento in esame. Rimane fermo che la richiesta del consigliere non deve essere motivata: basta l’autodichiarazione di utilità delle informazioni richieste al mandato.
Una variazione rispetto alla giurisprudenza maggioritaria sta nel fatto che, secondo il garante, all’amministrazione destinataria dell’istanza spetta entrare nel merito della valutazione della richiesta e valutare se la richiesta del consigliere ha ad oggetto informazioni pertinenti con il mandato e, nel caso di dati sensibili, se le informazioni richieste sono indispensabili sempre per il mandato. In applicazione di questi principi il garante ha impartito stringenti prescrizioni con riferimento a due casi concreti, attinenti a dati sanitari. Nel primo caso il presidente di un consiglio regionale aveva chiesto di conoscere i nominativi del personale medico e infermieristico di Asl e ospedali giudicato inabile a svolgere alcune mansioni, e di visionare le certificazioni. Richiamando il principio di indispensabilità il garante ha prescritto l’oscuramento dei nominativi del personale inabile. In un secondo caso un consigliere regionale aveva richiesto alla Asl l’accesso alla cartella clinica di un paziente sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio (Tso). Il garante ha disposto che il consigliere regionale può accedere alla cartella clinica del paziente, solo dopo avere interpellato l’interessato o il suo legale rappresentante. Quest’ultimo, infatti, può opporsi per motivi legittimi al trattamento di informazioni che lo riguardano. Va osservato, tuttavia, che il Testo Unico per gli enti locali (dlgs 267/2000), all’articolo 43, si accontenta della semplice utilità dei dati (anche sensibili) richiesti dal consigliere e non pretende l’indispensabilità né disciplina l’interpello preventivo dell’interessato: la pronuncia del garante, quindi, innalza il livello di tutela del privato e restringe l’interpretazione dell’articolo 43 citato, in senso contrario a una giurisprudenza amministrativa di regola molto più lassista in considerazione della funzione pubblica svolta dal consigliere. Infine si nota che la valutazione di merito della pertinenza della richiesta attenua e di molto la regola della non necessità di motivarla: senza motivazione, infatti, non ci può essere motivato controllo dell’amministrazione.
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