Accesso agli atti: l’interesse pubblico nella gestione collettiva del risparmio

La decisione del Consiglio di Stato

26 Febbraio 2016
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La vicenda
Il soggetto iscritto ad un ente previdenziale (ENPAM) chiede di poter accedere alla perizia di stima di un immobile da conferire ad un fondo immobiliare gestito da una società di gestione del risparmio, le cui quote sono state integralmente acquisite dall’ENPAM. Avverso il provvedimento di diniego il soggetto interessato ha promosso ricorso al TAR Lombardia, che lo ha accolto consentendo l’accesso a tutta la documentazione richiesta. La società di gestione del risparmio ricorre in appello, lamentando che la qualità di iscritto all’ENPAM dell’originario ricorrente non lo legittimerebbe ad avere contezza di atti concernenti l’investimento effettuato, tramite il fondo immobiliare, con l’acquisto dell’immobile, essendo il pregiudizio paventato per il patrimonio dell’ente del tutto ipotetico e generico. Si rileva, inoltre, la carenza di legittimazione passiva in capo alla società di gestione del risparmio, la quale non potrebbe essere assoggettata alla disciplina dell’accesso proprio perché l’attività di gestione del risparmio, pur regolamentata dalla disciplina di settore, non sarebbe di interesse pubblico, ai fini dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990.

La pronuncia del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 696 del 2016, respinge l’appello, affermando che “l’iscritto all’ENPAM ha un sicuro interesse a conoscere degli atti che, potendo incidere fortemente sul patrimonio immobiliare dell’ente, rischiano di pregiudicare quantomeno la sua tutela previdenziale, con indubbi riflessi anche sulla sua aspettativa di trattamento pensionistico, anche se l’esistenza della perdita sia ancor tutta da dimostrare, se del caso, in sede giudiziale”. Si afferma poi l’indubbia connotazione pubblicistica dell’attività di gestione del risparmio, essendo indubbio che l’attività di gestione dei fondi immobiliari di investimento (art. 12-bis dell’ora abrogato d.m. 24.5.1999, n. 228) da parte di una S.G.R. (società di gestione del risparmio), fondi le cui quote sono state interamente acquistate da un ente previdenziale, con l’impiego dei risparmi in operazioni immobiliari potenzialmente rischiose, è un’attività di pubblico interesse, anche ai fini dell’art. 22 della legge 241/1990, e impone alla S.G.R. di avvalersi di un esperto indipendente per la stima dell’immobile al quale è connessa l’operazione di investimento, segno della particolare attenzione, presidiata da altrettanto particolari cautele, che l’ordinamento ha per l’acquisto dell’immobile da parte del fondo, stante l’implicazione, in esso, di delicati interessi non meramente privatistici, ma di interesse generale nella gestione collettiva del risparmio.

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