Il nodo della vicenda concerneva l’eventuale diritto di una società operante nel settore turistico-balneare di accedere agli atti di una gara comunale per il rilascio di una concessione demaniale marittima, pur non avendovi partecipato.
La circostanza che la ricorrente non abbia partecipato in concorrenza alla selezione non può costituire motivo ostativo all’accesso alla documentazione in quanto la richiedente ha motivato la propria richiesta con fini di tutela giurisdizionale suffragata dalle iniziative processuali promosse dalla stessa avverso l’atto di concessione rilasciato a conclusione della predetta procedura di selezione.
>> CONSULTA LA SENTENZA TAR VENETO 10 GENNAIO 2017, n. 16.
Per approfondire il tema dell’accesso agli atti consulta gli articoli del nostro esperto Salvio Biancardi.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento