Ad avviso del Tribunale amministrativo di Catanzaro occorre svolgere un opera di bilanciamento tra l’interesse alla non divulgazione di notizie sensibili e il diritto di difesa, garantito dall’art. 24 della Costituzione, al cui esercizio l’accesso è finalizzato. La bontà di tali conclusioni è inoltre suffragata dall’art. 24, comma 5, legge 7 agosto 1990, n. 241, la cui applicabilità alle procedure di evidenza pubblica è sancita dall’art. 53, comma 1 del codice appalti. Esso, infatti, evidenzia come il segreto possa precludere il diritto d’accesso solo nei limiti in cui sia necessario per garantire l’interesse a tutela del quale esso è posto. L’opera di bilanciamento degli interessi non può essere svolta in via generale astratto, ma va centrata sulla specifica vicenda storica all’attenzione dell’interprete.
>> CONSULTA LA SENTENZA TAR CALABRIA 22 MAGGIO 2017, n. 830.
Gli appalti pubblici dopo il Decreto Correttivo (d.lgs. n. 56/2017)
Ancona, 6 giugno 2017
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