La vicenda
Il candidato nella procedura comparativa per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, annullata per vizio di composizione della commissione esaminatrice, propone istanza di accesso agli atti della procedura riguardanti i giudizi espressi dall’organo di valutazione sul suo profilo; il Ministero dell’istruzione oppone all’istanza un diniego di accesso, per carenza di interesse concreto ed attuale del candidato ad accedere ad atti ormai privi di efficacia giuridica in quanto relativi a procedura annullata ed oggetto di successiva rinnovazione.
La pronuncia del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5111 del 2015, è chiamato a risolvere la controversia riguardante la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante alla ostensione di documentazione amministrativa relativa a procedura selettiva annullata con sentenza del giudice amministrativo passata in giudicato. La risposta dei giudici è affermativa, in ragione del fatto che il sopravvenuto annullamento (con conseguente giuridica inefficacia) degli atti della procedura cui ha partecipato il candidato ricorrente non determina per lui il venir meno di un interesse comunque diretto, concreto ed attuale ad accedere ai medesimi nella parte in cui lo riguardano personalmente. In relazione a tali atti – precisano i giudici – sussiste infatti per lui un interesse giuridicamente rilevante (non contrastato da esigenze oppositive di segno contrario) a che ne possa avere la conoscenza e la disponibilità per gli usi che legittimamente potrà farne.
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