La vicenda
La società partecipante ad una gara d’appalto per forniture ospedaliere indetta da una Azienda Sanitaria Locale ricorre contro gli atti di gara, contestando, tra l’altro, il possesso da parte dell’aggiudicataria dei requisiti minimi di partecipazione, con particolare riferimento alla disponibilità di un magazzino idoneo; con apposita istanza la stessa società chiede di accedere ai verbali di verifica dell’idoneità del magazzino, ai contratti di subappalto stipulati dall’aggiudicataria, nonché di conoscere i dati relativi al personale impiegato da quest’ultima presso il magazzino destinato alla custodia degli ausili terapeutici per disabili. L’amministrazione ha opposto all’istanza un diniego di accesso, non ravvisando in capo all’istante la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale all’ostensione della documentazione richiesta.
La pronuncia del TAR
Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 2302 del 2015, dichiara il ricorso contro il diniego di accesso solo parzialmente fondato. Precisano i giudici che l’impresa partecipante alla gara è certamente portatrice di una posizione differenziata e qualificata idonea a fondare l’istanza di accesso agli atti di gara; tuttavia, l’istanza è supportata da un concreto interesse solo in relazione alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara da parte dell’aggiudicataria e non rispetto ad altri atti, quali quelli correlati a profili esecutivi del contratto.
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