La vicenda
Il proprietario di una abitazione privata, in parte occupata dallo stesso e in parte locata, chiede di poter accedere a tutti gli atti del procedimento di sopralluogo, effettuato da funzionari della polizia municipale, a seguito di un incendio sviluppatosi all’interno dell’abitazione locata. Poiché l’amministrazione comunale non ha dato alcun riscontro all’istanza, si chiede al giudice di ordinare l’esibizione ed il rilascio di copia dei documenti richiesti.
La pronuncia del TAR
Il TAR Toscana, con la sentenza n. 99 del 2016, accoglie il ricorso. Anche se, nel caso di specie, l’istanza di accesso è rimasta senza riscontro “per mera dimenticanza”, i giudici evidenziano la sussistenza di tutti i presupposti per l’ostensione dei documenti, a partire dall’interesse diretto, concreto e attuale previsto dall’art. 22, comma 1, lett. b), legge 241/1990; al contempo, non sembrano rinvenibili limiti all’accesso ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241 del 1990. Infine, si evidenzia come, nel caso in esame, non rilevi neppure il fatto che il comune abbia effettuato una comunicazione di notizia di reato con riferimento alla asserita violazione, da parte della proprietaria dell’abitazione, dell’ordine dell’autorità consistente nella accertata inagibilità del suo appartamento. Anche tale circostanza non pare configurare un limite all’accesso, avendo la giurisprudenza chiarito che il segreto istruttorio penale viene in considerazione con riferimento agli atti compiuti dall’autorità amministrativa nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuitele dall’ordinamento, non già quando l’amministrazione si limiti a presentare una denuncia all’a.g. nell’esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative.
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