Il diritto di una organizzazione sindacale ad esercitare l’accesso agli atti della pubblica amministrazione sussiste solo per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l’associazione.
L’espressione usata in ricorso e che fa riferimento “ad una gestione corretta, trasparente e verificabile dell’INPS” concretizza quel sindacato generalizzato sull’operato dell’Amministrazione che, ai sensi dell’art. 24, comma 3 della legge n. 241/1990, esclude l’ostensibilità della documentazione richiesta quando tale rapporto tra posizione da tutelare e documento non sia dettagliata.
>> CONSULTA IL TESTO DELLA SENTENZA DEL TAR LAZIO 3 MARZO 2017, n. 3124.
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