Accessibile la PEC comunale per esigenze di difesa in giudizio

Deve essere riconosciuto il diritto di visionare ed estrarre copia dei documenti conservati dal Comune

14 Dicembre 2017
Modifica zoom
100%
di SALVIO BIANCARDI

Deve essere riconosciuto il diritto di visionare ed estrarre copia dei documenti conservati dal Comune, in capo alla parte che sia coinvolta in altra vertenza in cui l’Amministrazione abbia eccepito la nullità della notifica, mediante PEC, dell’atto introduttivo del giudizio. E’ quanto emerge dalla sentenza del TAR Torino, Piemonte, sez. II, n. 1066/2017.
Nel caso esaminato, una società di assicurazione, attrice vittoriosa contro un Comune nel giudizio civile relativo al recupero, nei limiti della franchigia contrattuale, delle somme di denaro pagate ai terzi danneggiati in relazione ai sinistri coperti da polizze stipulate dal Comune medesimo, si è vista contestare, davanti alla Corte d’Appello, la validità della propria notifica telematica dell’atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio.
Il Comune aveva, nello specifico, chiesto alla Corte che fosse dichiarata la nullità della notifica dell’atto di citazione in primo grado, perché effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata, che a suo dire non sarebbe stato compreso nei pubblici elenchi di cui all’art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012.

>> CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO.

Tag

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento