La norma in commento attribuisce solo la facoltà, per gli Enti locali con popolazione inferiore a 5mila abitanti, di mutare l’organizzazione dell’ente in termini derogatori rispetto al principio di distinzione delle funzioni tra organi politici e gestionali, a condizione che:
- siano previamente adottate apposite disposizioni regolamentari;
- sia documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio, un contenimento di spesa.
La previsione regolamentare, però, non è di per sé sufficiente ad autorizzare i componenti dell’organo esecutivo ad adottare atti gestionali, in quanto è sempre richiesto un atto successivo di conferimento delle funzioni, adeguatamente motivato da un punto di vista organizzativo e/o economico. È proprio tale successivo atto di assegnazione della responsabilità degli uffici e dei servizi che legittima l’adozione da parte del politico degli atti gestionali.
Secondo l’art. 50, comma 10, del TUEL il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.
Se la nomina deve essere fatta al sindaco, chi provvede in tal senso, versando lo stesso in una situazione di conflitto di interessi?
A questa domanda di recente è stata fornita la seguente risposta: provvede la giunta comunale. Tale conclusione si legge sia nel parere del Servizio consulenza della Regione Friuli Venezia Giulia del 6 marzo 2023, sia nella delibera ANAC del 20 giugno 2023, n. 291.
Personalmente la soluzione non mi convince affatto, in quanto sposta la competenza da un organo di governo ad un altro sulla base del conflitto di interessi di un soggetto. In realtà, se all’interno del consiglio comunale vi è la maggioranza dei consiglieri che ha un obbligo di astensione con una determinata proposta, la competenza non si sposta alla giunta comunale (si pensi all’approvazione degli strumenti urbanistici, che ha comportato la necessità di individuare soluzioni differenti allo spostamento di competenza, anche con modifiche normative). Lo stesso avviene nel caso di un atto di competenza della giunta comunale, in caso di obbligo di astensione della maggioranza dei componenti, non è che si è mai ipotizzato il sorgere di una competenza consiliare.
In realtà, principio fondamentale dell’ordinamento degli Enti locali è che le competenze attribuite dal legislatore ad un organo di governo non possono essere esercitate da altri organi, pena l’illegittimità dei provvedimenti per incompetenza. Sotto tale aspetto, va rilevato che – per il principio di legalità – un organo amministrativo può delegare ad un altro organo i poteri di cui sia titolare solo qualora una legge lo consenta. Infatti, solo una disposizione di rango primario può consentire ad un organo amministrativo di devolvere ulteriori poteri ad un altro organo, con i relativi obblighi e le relative responsabilità. Il legislatore prevede una deroga al principio dell’immodificabilità delle competenze esclusivamente per le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, di competenza del consiglio comunale, che possono essere adottate in via d’urgenza dalla giunta comunale, che necessitano però della ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza (art. 42, comma 4, TUEL).
In realtà, la nostra problematica appare più semplice da risolvere, anche grazie alla presenza nel nostro ordinamento di una figura chiamata a sostituire il sindaco in caso di assenza o impedimento, ossia il vicesindaco (art. 53, comma 2, del TUEL).
A mio modo di vedere, nel rispetto del principio di immodificabilità delle competenze degli organi amministrativi, è solo il vicesindaco che può intervenire in sostituzione del sindaco a conferire l’incarico di responsabile di servizio allo stesso sindaco ai sensi dell’art. 53, comma 23, della l. n. 388/2000.
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