Il Ministero della Salute, in collaborazione con il Ministero della Giustizia, ha emanato il decreto del 9 agosto 2024, che introduce nuove norme sull’“oblio oncologico” per chi desidera presentare domanda di adozione, sia a livello nazionale che internazionale. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2024, il provvedimento rappresenta un ulteriore progresso nella protezione dei diritti di coloro che hanno superato patologie oncologiche, assicurando loro la possibilità di adottare senza subire discriminazioni.
Contesto normativo
Il decreto si basa su una serie di normative precedenti, tra cui:
Costituzione italiana (articoli 3, 31, 32 e 117), che tutela il diritto alla salute, alla famiglia e alla parità di trattamento;
Legge 4 maggio 1983, n. 184, che regola il diritto del minore ad una famiglia e le procedure per le adozioni;
Legge 7 dicembre 2023, n. 193, che ha introdotto le prime disposizioni contro le discriminazioni legate a malattie oncologiche, stabilendo specifiche tutele per coloro che desiderano adottare.
Il certificato di oblio oncologico
Al centro del decreto vi è il certificato di oblio oncologico, uno strumento essenziale che permette ai pazienti oncologici, dopo un determinato periodo senza recidive, di non essere svantaggiati nel percorso adottivo a causa della loro storia clinica.
L’articolo 1 del decreto stabilisce che chi ha superato un tumore e intende presentare domanda di adozione deve fornire all’Azienda Sanitaria, responsabile delle indagini sull’idoneità dei potenziali genitori, il certificato che attesta l’oblio oncologico, qualora siano trascorsi i termini previsti dall’articolo 22, comma 4, della legge 184/1983. Se tali termini vengono raggiunti dopo la conclusione delle indagini, il certificato potrà essere presentato direttamente al tribunale competente.
Questo documento attesta che l’ex paziente oncologico è considerato guarito e che la sua precedente condizione medica non dovrebbe influenzare il processo di adozione.
Tutela dei dati personali
L’articolo 2 del decreto stabilisce le norme relative alla conservazione del certificato di oblio oncologico, nel rispetto delle leggi sulla privacy. I dati personali relativi alla storia oncologica sono protetti in conformità con il Regolamento UE 2016/679 e il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003), garantendo così la riservatezza delle informazioni sensibili.
Impatto economico e finanziario
Il decreto, come specificato dall’articolo 3, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Questo significa che le disposizioni introdotte non richiederanno ulteriori risorse finanziarie o strutture amministrative, ma si inseriscono nel contesto normativo esistente.
Entrata in vigore
L’art. 4 prevede che il decreto entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi a partire dal 28 settembre 2024.
Considerazioni finali
Il decreto rappresenta un ulteriore passo avanti nella tutela dei diritti delle persone guarite da patologie oncologiche, riconoscendo il loro diritto di essere valutati per l’adozione senza discriminazioni legate alla loro storia medica. Inoltre, garantisce la riservatezza dei dati personali e si inserisce nel quadro delle politiche volte a combattere le discriminazioni legate alle malattie.
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